DISPOSIZIONI PER LE DIMISSIONI DAL SERVIZIO A DECORRERE DA 01.09.2017
PUBBLICHIAMO LA SCHEDA DI LETTURA DELLA UIL
E’ stata emanata la circolare applicativa del D.M. 941 del 1° dicembre 2016 che fissa al 20.01.2017 il termine ultimo di presentazione delle dimissioni dal servizio per accedere al trattamento pensionistico. Entro la stessa data potrà essere presentata richiesta di permanenza in servizio, fino al 70° anno di età anagrafica, per coloro che non hanno raggiunto i 20 anni di contribuzione (la richiesta va presentata in forma cartacea al Dirigente scolastico). Il 20.01.2017 è anche la data ultima per accedere alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part time con contestuale trattamento pensionistico.
REQUISITI POSSEDUTI AL 31.12.2011
Tutti i lavoratori della scuola, che possedevano uno dei diversi requisiti richiesti per accedere al trattamento pensionistico con regole precedenti la legge Fornero, al conseguimento del 65° anno di età entro il 31.08.2017 saranno collocati in pensione d’Ufficio. Attualmente rimangono solo i requisiti dei 40 anni di contribuzione al 31.12.2011 per il collocamento d’ufficio al conseguimento dell’età sopra indicata, poiché tutti gli altri requisiti ( quota 96, 61 anni di età anagrafica per le donne e 65 per gli uomini con minimo 20 anni di contribuzione, o 15 se sono presenti contributi entro il 31.12.1992) sono stati già soddisfatti entro l’anno 2016.
NUOVI REQUISITI
I nuovi requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico sono di 2 tipi:
1) Pensionamento di vecchiaia. Si raggiunge al conseguimento di 66 anni e 7 mesi di età anagrafica entro il 31.08.2017 (pensionamento d’ufficio) o entro il 31.12.2017 (pensionamento a domanda) con un minimo di anni 20 di contribuzione, sia per gli uomini che per le donne;
2) Pensionamento anticipato. E’ riservato:
a) Alle donne che raggiungono 41 anni e 10 mesi di contribuzione (compresi i riscatti, le ricongiunzioni, le contribuzioni figurative e le supervalutazioni) entro il
31.12.2017;
b) Agli uomini che al 31.12.2017 raggiungono l’anzianità contributiva di anni 42 e mesi 10.
I requisiti sopra indicati si dovranno possedere senza arrotondamenti.
Coloro che raggiungeranno i requisiti già menzionati e avranno almeno 65 anni di età anagrafica entro il 31.08.2017, con atto unilaterale da parte dell’Amministrazione, saranno collocati a riposo d’ufficio, secondo l’art. 2 comma 5 del Decreto legge 31.08.2013 n° 101, convertito in legge 30.10.2013 n° 125, che fornisce una interpretazione autentica del decreto legge 201 del 06.12.2011.
OPZIONE DONNA
Come già avvenuto per il 2016, per tutte le donne che possiedono al 31.12.2015 un’età anagrafica di 57 anni e mesi 3 ed una contribuzione minima di anni 35, è previsto il pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2017 su specifica richiesta e opzione per il calcolo contributivo di tutta l’anzianità posseduta.
VII SALVAGUARDIA
Nel comma 265 dell’art. 1 della legge 208 del 28/12/2015 è previsto il pensionamento, secondo le regole pre Fornero, per tutti coloro che nell’anno 2011 hanno assistito figli disabili in situazione di gravità e il 31.12.2015 possedevano quota 97 e mesi 3, di cui età anagrafica minima di anni 61 e mesi 3 e contribuzione minima di anni 35. Es.: anni 62 di età e anni 35 e mesi 3 di contribuzione, oppure un mix tra età anagrafica e contributiva (anni 61 e mesi 5 e contribuzione anni 35 e mesi 10).
APPLICAZIONE ART. 72 DECRETO LEGGE 112 DEL 25.06.2008
Tale decreto, presentato dall’allora ministro Brunetta, convertito in legge n° 133 del 06.08.2008, modificava l’art. 16 del D.Lvo 503 del 1992 che consentiva, a domanda, la permanenza in servizio per un biennio oltre l’età massima consentita (anni 65). La modifica ha reso la richiesta “accoglibile” a discrezione dell’Amministrazione, abolendo pertanto il comma 5 dell’art. 509 del D.L.vo 297 del 15/04/1994 (Testo Unico). Il decreto legge 24.06.2014 n° 90, convertito in legge 114 dell’11.08.2014 ha definitivamente abolito l’art. 16 del D. L.vo 503/1992 non consentendo la permanenza in servizio oltre l’età massima per la vecchiaia (attualmente anni 66 e mesi 7).
Resta ancora in vigore il comma 3 dell’art. 509 del Testo Unico che consente la permanenza in servizio fino ad anni 70 per raggiungere il minimo pensionistico (anni 20).
Con l’art. 1 comma 257 della legge 28.12.2015 n° 208 si è prevista la concessione di permanere in servizio per un biennio a coloro che sono impegnati con scuole o Università di paesi stranieri in progetti didattici internazionali. Il provvedimento dell’autorizzazione, opportunamente motivato, è concesso dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale.
E’ prevista la risoluzione unilaterale con preavviso di 6 mesi:
1) Per coloro che compiono 40 anni di contribuzione e possedevano i requisiti per diritto a pensione entro il 31.12.2011;
2) Per le donne e gli uomini che compiono rispettivamente 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi entro il 31.08.2017.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Entro la data del 20.01.2017 il personale ATA e docente (i dirigenti scolastici entro il 28.02.2017) potranno presentare le dimissioni dal servizio utilizzando esclusivamente la procedura “on line” del sistema Polis del Miur. Il personale in servizio all’estero potrà utilizzare anche la modalità cartacea.
Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenterà le domande in modalità cartacea.
Le domande di trattenimento in servizio, per raggiungere il minimo contributivo, dovranno essere presentate in forma cartacea sempre entro il 20.01.2017.
La scuola di appartenenza gestirà le domande convalidandole al SIDI.
Per la presentazione on line delle domande si potranno utilizzare 3 canali:
1) Accedendo direttamente al sito dell’Inps previa registrazione;
2) Utilizzando il Contact Center Integrato (n. 803164);
3) Facendosi assistere dal Patronato.