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SCUOLA – Quando può essere nominato un supplente?

FLC Cgil – Personale docente/educativo. In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto.

Personale educativo

Si provvede alla sostituzione fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell’assenza.

Vincoli e limiti per il personale docente

La legge di stabilita? 2015 (190/14 art. 1 comma 333) ha stabilito che non si possa procedere alle supplenze per il primo giorno di assenza del personale docente. La stessa legge e la successiva nota 2116/15 condizionano tale limitazione alla possibilita? di garantire il pieno rispetto dell’offerta formativa (“Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa”). Pertanto, se non ci sono le condizioni per garantire l’offerta formativa, e? comunque possibile conferire supplenze anche per il primo giorno di assenza del docente titolare, motivando in una determina, se necessario, le ragioni che per le quali si ricorrre al supplente.

Sostituzione e utilizzo per le supplenze delle ore di “potenziamento”

La legge 107/15 ha introdotto l’organico di potenziamento che, assieme a quello di posto comune e quello di sostegno (sia diritto che fatto), costituisce l’organico dell’autonomia. Non esistono docenti di potenziamento, ma docenti della scuola che possono essere assegnati a ore curricolari o a ore di potenziamento o ad entrambe (vedi nota 2852/16).

• Sostituzione docenti assegnati ad attivita? di potenziamento: La nota 2852/16 ha precisato che qualora le ore di potenziamento assegnate all’istituzione scolastica siano utilizzate per:
o attivita? di insegnamento curricolare per “esonero” di docenti individuati in attivita? di staff dal dirigente scolastico,
o lo sdoppiamento di classi,
o lo sdoppiamento di singoli insegnamenti,
o attivita? di carattere curricolare previste nel Piano dell’offerta formativa o altre attivita? previste nel PTOF e non derogabili, e? possibile procedere alla sostituzione, ma solo per assenze superiori ai 10 giorni ed esclusivamente per il numero di ore settimanali utilizzate per le finalita? sopra elencate.
Tale limitazione viene ribadita dalle indicazioni operative per le supplenze che il MIUR annualmente pubblica ed e? presente anche nella nota 37856/18 che contiene le indicazioni operative in materia di supplenze per l’anno scolastico 2018/2019.

• Utilizzo per le supplenze dei docenti dell’organico dell’autonomia L’art.1, comma 85, della stessa legge 107/15 prevedeva che il dirigente scolastico potesse disporre dell’organico dell’autonomia per sostituire docenti assenti fino a 10 giorni. Dopo la firma del CCNL 2016/2018 del comparto istruzione e ricerca, tale possibilita? e? stata fortemente limitata. Come indicato all’art. art. 28, comma 2, del CCNL, all’inizio dell’anno scolastico, dopo aver assicurato la piena e integrale copertura dell’orario previsto dagli ordinamenti, il collegio dei docenti delibera le modalita? di utilizzo delle ore dell’organico dell’autonomia, sia di quelle destinate allo svolgimento delle attivita? di potenziamento dell’offerta formativa che quelle utilizzate per attivita? di tipo organizzativo. Solo le ore eventualmente non programmate per nessuna delle suddette attivita? possono essere utilizzate per sostituire i docenti assenti fino a 10 giorni.

Il docente, ove impiegato in altri ordini e gradi di scuola, conserva il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

Sostituzione dei docenti mediante ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti

Il CCNL 2016/2018 all’art. 40 fa confluire all’interno del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa le risorse gia? previste nel precedente contratto nazionale per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Queste risorse sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto e possono essere usate per retribuire il personale docente che effettua sostituzioni.

 

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