Le novità non riguardano solo gli aspetti relativi alla gestione delle scuola come i famosi super-poteri ai presidi, organici ecc, ma la legge 80/2015 modifica alcuni importanti capisaldi che riguardano da vicino i lavoratori quali i nuovi coefficienti di calcolo per la pensione, i congedi parentali, le spese sanitarie eccetera. a fare il punto della situazione è Nicola Mondelli nell’articolo che segue.
Diverse sono le novità normative e legislative che troveranno applicazione anche nei confronti del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario. Importanti sono soprattutto le modifiche introdotte dalla legge 80/2015 all’istituto del congedo parentale, già astensione facoltativa post partum (elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da otto a dodici anni del bambino, elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da tre a sei anni, fruizione del congedo in modalità oraria oltre che su base giornaliera o mensile).
Confermata inoltre l’abrogazione dell’istituto, già disciplinato dall’art. 459 del decreto legislativo 297/1994, disposta dalla legge di stabilità 2015: non sarà pertanto più consentito ai dirigenti scolastici di chiedere l’esonero o il semiesonero per il docente facente funzioni di vicario. Aumenteranno poi le spese per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 188 del 14 agosto 2015, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate al di fuori delle condizioni di erogabilità previste da un decreto del ministro della salute saranno, come dispone l’articolo 9-quater della legge, a totale carico dell’assistito.
Non sfugge neppure il personale scolastico che è orientato a cessare dal servizio con effetto dal 1° settembre 2016. Per accedere alla pensione di vecchiaia l’età anagrafica passa dai 66 anni e tre mesi richiesti nel 2015 ai 66 anni e sette mesi; per accedere alla pensione anticipata l’anzianità contributiva per gli uomini passa da 42 anni e sei mesi richiesti nel 2015 a 42 e dieci mesi, per le donne da 41 anni e sei mesi a 41 e dieci mesi. Novità anche ai fini del calcolo della pensione( per la parte relativa al sistema di calcolo contributivo). Dal 1° gennaio 2016 i divisori e i coefficienti di trasformazione del montante contributivo subiranno una riduzione mediamente intorno all’1,5 per cento. Una riduzione che inciderà sull’ammontare della pensione in misura inversamente proporzionale agli anni di servizio soggetti al sistema di calcolo contributivo.
Anche per il personale docente dichiarato inidoneo e utilizzato in altri compiti, il 2016 potrebbe portare qualche novità anche se limitatamente alla possibilità di essere dispensati per motivi di salute. Una giurisprudenza ormai consolidata dei giudici del lavoro riconosce il diritto del personale inidoneo per motivi di salute a ottenere per tale causa la dispensa dal servizio, dispensa fino ad oggi tenacemente negata dall’amministrazione scolastica.