Lo ribadiamo ancora una volta viste le numerose segnalazioni pervenute da parte di docenti supplenti che hanno sostituito docenti titolari per più mesi.
L’art. 37 del CCNL/2007 (“Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile”), ribadito nell’ultimo contratto di lavoro ha previsto che, qualora ricorrano le condizioni ( rientro del titolare dopo il 30 aprile dopo un assenza senza soluzione di continuità per 150 gg nelle classi non terminali o 90 nelle classi terminali), il supplente in servizio, per ragioni di continuità didattica, è “mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali”.
Quindi gli scrutini finali spettano al supplente.
Libero Tassella SBC
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