La gestione delle sostituzioni dei docenti rappresenta una delle maggiori criticità organizzative per le istituzioni scolastiche, soprattutto nei periodi in cui aumentano le assenze del personale.
| Strumento a disposizione della Scuola | Condizioni di Utilizzo e Limiti Normativi |
| 1. Ore a disposizione / Recuperi | Docenti interni che devono recuperare ore o con ore da orario. Nessun costo. |
| 2. Organico di Potenziamento | Utilizzabile per supplenze temporanee, purché non si svuoti stabilmente il PTOF. |
| 3. Ore eccedenti retribuite | Assegnazione a docenti interni consenzienti (fino a un massimo di 24 ore settimanali). |
| 4. Nomina da Graduatorie (GI/GPS) | Consentita solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinanza ministeriale sulle supplenze brevi. |
Tra permessi, ferie, formazione, congedi previsti dalla Legge 104/1992, visite specialistiche e assenze per malattia, il dirigente scolastico è chiamato ogni giorno a garantire il regolare svolgimento delle lezioni nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle norme che disciplinano il conferimento delle supplenze.
Ma quali strumenti ha realmente a disposizione una scuola per sostituire un docente assente?
Permessi e ferie durante le attività didattiche
Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 riconosce ai docenti diversi istituti contrattuali che consentono di assentarsi durante il periodo delle lezioni.
Tra questi vi sono:
- i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, fruibili previa idonea documentazione o autocertificazione nei casi previsti dal contratto;
- i sei giorni di ferie durante il periodo delle attività didattiche, che possono essere fruiti alle condizioni previste dal contratto.
Su quest’ultimo punto è opportuno fare chiarezza.
L’articolo 35 del CCNL stabilisce infatti che le ferie possono essere richieste durante il periodo delle lezioni solo se la sostituzione del docente può essere effettuata senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ciò significa che il dirigente scolastico non può autorizzare ferie che comportino il ricorso a supplenze o al pagamento di ore eccedenti, salvo diversa previsione normativa.
I cinque giorni per la formazione
Un altro diritto spesso poco conosciuto riguarda la formazione.
L’articolo 36 del CCNL riconosce ai docenti la possibilità di usufruire di cinque giorni per anno scolastico per partecipare ad attività formative organizzate o riconosciute dall’Amministrazione.
Anche in questo caso la scuola deve garantire il regolare funzionamento del servizio, organizzando le sostituzioni del personale assente.
Le altre assenze previste dalla legge
Fruibili per anno scolastico previa idonea documentazione o autocertificazione. Il contratto tutela questo diritto del lavoratore, che non è subordinato alle esigenze di sostituzione della scuola.
Richiedibili durante le attività didattiche solo se la sostituzione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non è un diritto assoluto: il DS deve verificare l’assenza di supplenze o ore eccedenti a pagamento.
Riconosciuti per la partecipazione ad attività formative organizzate o riconosciute dall’Amministrazione. La scuola è tenuta a favorire la partecipazione riorganizzando il servizio interno.
È evidente che, soprattutto negli istituti di grandi dimensioni, la gestione quotidiana delle sostituzioni richiede una complessa attività organizzativa.
Quando può essere nominato un supplente?
La disciplina delle supplenze brevi è contenuta principalmente nell’articolo 13 della Legge 107/2015 e nelle annuali istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Per la scuola secondaria, in molte situazioni le assenze di breve durata vengono gestite prioritariamente attraverso le risorse interne dell’organico dell’autonomia.
Solo nei casi previsti dalla normativa è possibile procedere alla nomina di un supplente.
Nella scuola primaria, invece, le regole consentono in alcune circostanze un ricorso più ampio alle supplenze, fermo restando il rispetto delle disponibilità finanziarie e delle disposizioni ministeriali.
Il ruolo dell’organico dell’autonomia
L’organico dell’autonomia, introdotto dalla Legge 107/2015, è stato concepito anche per consentire una maggiore flessibilità organizzativa.
Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti assegnati all’istituzione scolastica per garantire il funzionamento delle attività didattiche e fronteggiare le assenze temporanee del personale.
Tale organizzazione, tuttavia, deve sempre rispettare il contratto collettivo e il piano delle attività deliberato dagli organi collegiali.
Il docente di potenziamento è un “tappabuchi”?
Uno dei temi più dibattuti riguarda l’utilizzo dei docenti assegnati al potenziamento.
La normativa non definisce il docente di potenziamento come un insegnante destinato esclusivamente alle sostituzioni.
Le ore di potenziamento costituiscono infatti attività didattica a tutti gli effetti e fanno parte dell’offerta formativa della scuola.
Per questo motivo il loro utilizzo sistematico e continuativo per coprire le assenze dei colleghi rischierebbe di compromettere le finalità per le quali tali attività sono state programmate.
Ciò non esclude che, in presenza di esigenze organizzative contingenti, il dirigente scolastico possa ricorrere anche ai docenti del potenziamento per garantire il servizio, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa e senza svuotare stabilmente le attività previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Come vengono organizzate le sostituzioni?
Non esiste un’unica modalità valida per tutte le scuole.
Ogni dirigente scolastico, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dall’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001, individua i criteri più idonei per assicurare la continuità delle lezioni.
Le soluzioni possono comprendere:
- utilizzo dei docenti dell’organico dell’autonomia;
- impiego dei docenti nelle ore a disposizione;
- ricorso ai docenti del potenziamento secondo criteri organizzativi;
- nomina di supplenti quando consentita dalla normativa.
L’obiettivo resta quello di garantire il diritto allo studio degli alunni conciliandolo con i diritti contrattuali dei docenti.
Una questione ancora aperta
Negli ultimi anni dirigenti scolastici e organizzazioni sindacali hanno più volte evidenziato come l’aumento delle assenze, unito alle limitazioni nella nomina dei supplenti e alla crescente età media del personale scolastico, renda sempre più complessa la gestione delle sostituzioni.
Per questo motivo numerosi operatori del settore chiedono un intervento del Ministero volto a chiarire ulteriormente i margini organizzativi delle scuole e a rafforzare gli strumenti a disposizione dei dirigenti scolastici per garantire la continuità del servizio senza comprimere i diritti contrattuali del personale.
Riferimenti normativi
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
- Annuali istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di supplenze.
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