Quando si parla di congedo biennale retribuito per assistere un familiare con disabilità grave, disciplinato dalla legge 104, uno degli aspetti fondamentali è il requisito della convivenza. Ma cosa succede se il caregiver e il familiare non condividono la stessa residenza?
Secondo la normativa, per usufruire del congedo è necessario che la persona con disabilità e il familiare disabile siano conviventi, ovvero abbiano la stessa residenza anagrafica. Tuttavia, la legge consente una certa flessibilità: la convivenza può essere stabilita entro la data di inizio del congedo e deve essere mantenuta per tutta la sua durata.
In alternativa, è possibile dichiarare la convivenza di fatto attraverso un’autocertificazione, purché questa sia conforme alle normative vigenti. Inoltre, chi intende modificare la propria residenza per soddisfare il requisito può farlo prima di presentare la richiesta del congedo.
Sui benefici previsti dalla legge 104/92 spesso e volentieri si sviluppano fantasie che nulla hanno a che fare con il dramma che vivono le famiglie e la stessa persona con disabilità. Purtroppo capita anche nelle scuole, specie in quelle della primaria quando la sostituzione del collega diventa impegnativo per chi invece è in servizio e non viene nominato il supplente, ma questa mancanza “amministrativa” non può e non deve essere riversata su chi vive con una persona con disabilità grave.
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