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Risarcimento per docenti ed ATA per mancata immissione in ruolo, fioccano le sentenze

Risarcimento del danno, migliaia di euro per i precari ATA e docenti

I giudici condanno il MIM a risarcire i precari, docenti ed ATA per la mancata immissione in ruolo per chi ha maturato i 36 mesi di servizio. Con questo articolo di approfondimento speriamo di fare finalmente chiarezza alle tante mail che arrivano in Redazione per chiedere informazioni e nel caso per attivarsi per avere il giusto risarcimento.

Mancata immissione in ruolo per chi almeno 36 mesi di servizio

Per quel che concerne la stipula di contratti a termine per almeno 36 mesi su posti vacanti e disponibili (contratti con scadenza 31 agosto), il diritto al risarcimento del danno è stato stabilito da diverse decisioni, in particolare delle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che “Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 5072 del 2016” (Cfr. Corte di Cassazione, 7 novembre 2016, n. 22552 ed altre).

Per quel che concerne, invece, le supplenze su organico di fatto (cioè con scadenza 30 giugno) attribuite ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 124/1999 la Corte non ha escluso la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, purchè il docente dimostri ed alleghi il pregiudizio subito.

Successivamente, autorevole giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “..è lecito trarre la prova dell’abuso dalla ripetuta assegnazione del docente presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra. A fronte della reiterata assegnazione dell’insegnante nel medesimo plesso scolastico sulla medesima classe di concorso, si può ritenere integrata la prova che l’Amministrazione abbia inteso fronteggiare una situazione di consolidata scopertura del posto attraverso un impiego distorto dello strumento contrattuale” (Cfr. Corte di Appello di Torino, Lav., sent. n. 683/2015).

Merita un approfondimento il caso esaminato di recente dalla Corte di Cassazione relativo ad un insegnante di sostegno, il quale ha avuto contratti a termine che si sono protratti per oltre 36 mesi su organico di fatto, ovvero con termine al 30 giugno di ogni anno.

In primo luogo, autorevole giurisprudenza ha chiarito che sotto il profilo temporale, per evidenti ragioni di coerenza del sistema, potrà configurarsi un abuso solo qualora le supplenze su organico di fatto o quelle temporanee si siano protratte per oltre 36 mesi, con la precisazione che “Stante il tipo di supplenze, i 36 mesi in questione non possono essere consecutivi (le supplenze su “organico di fatto” fino al termine delle attività didattiche si interrompono, per loro natura, nei mesi di luglio ed agosto), ma i contratti (per lo stesso istituto e per la stessa cattedra) devono comunque susseguirsi (per oltre 36 mesi) senza che fra un contratto e l’altro vi sia una consistente soluzione di continuità, perché solo in tal caso la reiterazione (anche in assenza di continuità intesa in senso stretto) rende manifesto quell’uso improprio e distorto al quale allude la S.C., in quanto evidenzia l’assenza di esigenze realmente temporanee” (Cfr. Sentenza n. 683/2015, Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro).

Esaminando la questione dei posti di sostegno, sulla premessa che gli uffici scolastici regionali possono istituire posti di sostegno in deroga in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato, l’art. 19, comma 11, del decreto legge 98/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 111 del 2011, ha stabilito che “L’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’articolo 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica”.

La disposizione appena citata dispone quindi:

  • Il rapporto di un docente di sostegno per ogni due alunni disabili, come media di riferimento a livello nazionale;
  • la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga a tale rapporto in presenza di alunni che si trovino in condizione di particolare gravità.

Inoltre, la legge n. 449 del 1997 aveva introdotto, all’art. 40, comma 1, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2007, la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito dal successivo comma 3 della legge.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 4 gennaio 2023, n. 176 ha chiarito che “La ratio della norma era quella di prevedere la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno a tutela dei disabili che si trovino in condizione di particolare gravità.

Esaminando la normativa che riguarda gli insegnanti di sostegno, e in particolare, l’art. 127 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l’articolo 133, commi 5, 7 e 8, l’art. 455, l’art. 481 commi 1, 2 e 3, la legge 104 del 1992, art. 13, commi da 3 a 6, e l’art. 7, comma 2 della legge n. 124 del 1999, emerge che il regime giuridico degli insegnanti di sostegno è leggermente diverso dai docenti ordinari, ma che “..la differenza sostanziale, quanto all’assegnazione su organico di fatto, attiene alla possibilità per la P.A. di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito ai sensi dei legge, al fine di stabilire ore aggiuntive di sostegno a tutela dei disabili che si trovino in condizione di particolare gravità” (Cfr. Corte di Cassazione, 4 gennaio 2023, n. 176, cit.).

Questa circostanza, però, ad avviso della Corte di Cassazione “..ancorché chiarisca il motivo per il quale i posti su organico di fatto sono molto frequenti nel settore degli insegnanti di sostegno, non giustifica, però, l’esclusione dell’applicazione dei principi elaborati da Cass., Sez. Lav., n. 22552 del 7 novembre 2016. Infatti, la logica che riconosce il risarcimento del danno nei casi de quibus si fonda sull’assunto che la reiterazione per più anni del medesimo incarico con la stessa cattedra senza cambiare istituto è, in linea di principio, del tutto ingiustificata, atteso che, dopo un certo periodo di tempo, la necessità di ampliare l’organico di diritto dovrebbe condurre la P.A. ad assumere le conseguenti determinazioni. Pertanto, il ricorso a continue supplenze su organico di fatto in presenza di siffatte condizioni risulta abusivo” (Cfr. Corte di Cassazione, 4 gennaio 2023, n. 176).

La Corte di Cassazione, nell’accogliere la prospettiva di un docente precario che era stato utilizzato per oltre 3 anni su posto di sostegno presso lo stesso istituto, sebbene si trattasse di posti su organico di fatto, ha pertanto respinto l’appello dell’Amministrazione, poiché “..la concreta situazione di fatto in cui i contratti di supplenza erano stati stipulati, la continuazione negli anni del rapporto con il controricorrente non trova alcuna spiegazione ragionevole, rientrando nella logica dell’organico di fatto la circostanza che vi siano oscillazioni contingenti e mutevoli di anno in anno con riferimento al fabbisogno di docenti di sostegno” (Cfr. Corte di Cassazione, 4 gennaio 2023, n. 176, cit.).

La normativa concernente gli insegnanti di sostegno consente di affermare pertanto che “..nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su c.d. organico di fatto, l’insegnante di sostegno ha il diritto di allegare e provare il ricorso improprio o distorto di siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima, nei termini chiariti da Cass., Sez. Lav., n. 22552 del 7 novembre 2016” (Cfr. Corte di Cassazione, 4 gennaio 2023, n. 176, cit.).

Pertanto, se il docente precario – impegnato sul sostegno o su cattedra ordinaria – ha stipulato almeno 4 contratti di lavoro a tempo determinato con termine al 31 agosto avrà diritto al risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine, perché stipulati su posti presenti sull’organico di diritto i quali, dovevano essere coperti dall’Amministrazione con docenti di ruolo.

Allo stesso modo, se il docente ha stipulato almeno 4 contratti con termine al 30 giugno – sul sostegno o su cattedra ordinaria – presso la stessa sede e per lo stesso insegnamento, questi avrà diritto al risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine, allegando che i contratti su organico di fatto sono stati stipulati all’interno dello stesso istituto e per lo stesso insegnamento, ivi compreso il sostegno.

Da tanto, cioè dall’assunzione presso lo stesso istituto e per insegnare la stessa materia o il sostegno per almeno 3 anni scolastici, il docente ha dimostrato ciò che chiede la Suprema Corte, ovvero che l’Amministrazione ha utilizzato in modo non conforme o distorto lo strumento del contratto a termine.

Per info: scuolainformazione@gmail.com

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