Una docente di ruolo sul sostegno può svolgere parte del proprio orario sulla disciplina curricolare per la quale è abilitata? È una domanda che ricorre frequentemente nelle scuole, soprattutto quando, per esigenze organizzative, si rendono disponibili spezzoni orari di una classe di concorso.
Una nostra lettrice, docente di ruolo sul sostegno nella scuola secondaria di primo grado (ADMM), abilitata anche nella classe di concorso A-22 (Italiano, Storia e Geografia), ci ha posto questo quesito.
Per il prossimo anno scolastico dovrebbe essere assegnata a due plessi con una cattedra composta da 9 ore di sostegno in ciascun plesso. Nello stesso istituto, però, si libereranno 6 ore di A-22 a seguito del part-time della docente titolare.
La domanda è la seguente:
È possibile svolgere 9 ore di sostegno, 6 ore di A-22 e completare l’orario con attività alternativa all’IRC o altre attività fino al raggiungimento delle 18 ore?
La risposta richiede un’attenta lettura della normativa vigente.
Il docente di sostegno è titolare di un posto specifico
Il primo elemento da considerare è che il docente di sostegno non occupa un generico posto di insegnamento, ma è titolare di una specifica tipologia di posto prevista nell’organico dell’autonomia.
L’articolo 127 del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della Scuola) stabilisce che i docenti di sostegno:
- fanno parte integrante dell’organico dell’istituzione scolastica;
- assumono la titolarità sul posto di sostegno;
- dopo il periodo previsto dalla legge possono chiedere il trasferimento su posto comune;
- sono contitolari delle classi nelle quali operano.
Quest’ultimo principio è fondamentale: il docente di sostegno non è assegnato esclusivamente all’alunno con disabilità, ma è docente della classe e partecipa a pieno titolo alla progettazione didattica e alla valutazione.
Cosa dice la giurisprudenza
Sul ruolo del docente di sostegno è intervenuto più volte anche il Consiglio di Stato.
Con la sentenza n. 2023 del 3 maggio 2017, Palazzo Spada ha ribadito che il docente di sostegno assume la contitolarità della classe e svolge una funzione autonoma prevista dalla legge, richiamando espressamente l’articolo 127 del Testo Unico.
Anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33237/2021, ha ricordato che il docente di sostegno è al servizio dell’intera classe e che la specializzazione sul sostegno non costituisce una distinta classe di concorso, ma una particolare funzione esercitata da un docente già abilitato. La Suprema Corte ha inoltre richiamato l’articolo 127 del D.Lgs. 297/1994, evidenziando la distinzione tra posto di sostegno e posto comune.
L’organico dell’autonomia distingue i posti
La Legge 107/2015 ha istituito l’organico dell’autonomia, composto da:
- posti comuni;
- posti di sostegno;
- posti per il potenziamento.
Pur appartenendo al medesimo organico, queste tipologie di posto mantengono una distinta consistenza giuridica.
Ciò significa che il dirigente scolastico dispone di ampia autonomia nell’organizzazione del servizio, ma non può modificare unilateralmente la natura del posto di titolarità del docente.
In altre parole, un posto di sostegno non può essere “trasformato” in un posto comune semplicemente attraverso la predisposizione dell’orario.
Il CCNL non prevede la cattedra mista
L’articolo 28 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 stabilisce che l’orario obbligatorio dei docenti della scuola secondaria è pari a 18 ore settimanali di insegnamento.
Il contratto disciplina l’orario di lavoro ma non contiene alcuna disposizione che consenta di costituire una cattedra composta contemporaneamente da ore su posto di sostegno e ore su posto comune. La gestione dell’orario deve comunque rispettare la tipologia del posto assegnato e l’organico autorizzato.
È vietato?
Questo è probabilmente l’aspetto più interessante.
No, non esiste una norma che dica espressamente “è vietato”.
Tuttavia:
- non esiste neppure una disposizione che autorizzi tale articolazione;
- il sistema normativo distingue nettamente il posto di sostegno dal posto comune;
- la titolarità è riferita ad una precisa tipologia di posto;
- gli organici vengono autorizzati separatamente.
Per questo motivo gli Uffici scolastici, nella prassi amministrativa, ritengono normalmente non praticabile una cattedra composta contemporaneamente da ore di sostegno e ore curricolari.
E l’attività alternativa alla religione?
Anche il completamento mediante attività alternativa all’IRC non modifica il quadro normativo.
L’attività alternativa viene assegnata secondo i criteri fissati annualmente dal Ministero e deliberati dall’istituzione scolastica, ma non costituisce uno strumento per riconfigurare la tipologia della cattedra.
Possono esistere eccezioni?
In casi particolari, gli Uffici Scolastici Regionali o gli Uffici Scolastici Territoriali possono autorizzare specifiche soluzioni organizzative, soprattutto quando siano presenti esigenze eccezionali e non venga compromesso il diritto all’inclusione degli alunni con disabilità.
Si tratta, tuttavia, di provvedimenti derogatori, non di una facoltà riconosciuta direttamente dalla legge o dal contratto.
La risposta al quesito
Nel caso prospettato dalla nostra lettrice, la soluzione composta da:
- 9 ore di sostegno;
- 6 ore di A-22;
- completamento con attività alternativa;
non trova un fondamento normativo espresso.
Anzi, la disciplina vigente sull’organico dell’autonomia, la titolarità sul posto di sostegno e la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato portano a ritenere che tale articolazione non possa essere adottata ordinariamente, salvo specifica autorizzazione dell’Amministrazione scolastica competente.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 127 (docenti di sostegno);
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (organico dell’autonomia);
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 96/2019 (inclusione scolastica);
- CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 28 (attività di insegnamento dei docenti);
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2023 del 3 maggio 2017;
- Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 33237 del 10 novembre 2021.
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