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Trasferimenti su posto di sostegno o da posto di sostegno

Speciale mobilità 2023/24, in questa scheda ci occupiamo dei posti di sostegno

Prosegue lo speciale di InformazioneScuola sulla mobilità 2023/24, speciale a cura di Libero Tassella. In questa scheda ci occupiamo dei posti dei docenti di sostegno.

Invitiamo i nostri lettori a consultare tutte le altre schede collegandosi allo speciale Mobilità 2023/24

Posti di sostegno

I docenti titolari su posto di sostegno, che hanno completato l’obbligo quinquennale, possono ottenere il trasferimento su posto comune o classe di concorso, con la sola eccezione per posti o classi di concorso in esubero.

I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale su sostegno non hanno l’obbligo di permanervi per un altro quinquennio ma solo di completarlo.

Per la mobilità da posto comune a posto di sostegno, il docente deve essere in possesso del prescritto titolo di specializzazione da dichiarare in allegato alla domanda di trasferimento o di passaggio.
La mobilità, ottenuta su posto di sostegno, comporta la permanenza per almeno un quinquennio su tale tipologia di posto a far data dalla decorrenza del trasferimento o passaggio ottenuto.

Obbligo quinquennale su posto di sostegno

L’obbligo quinquennale non si applica invece ai docenti trasferiti su sostegno a domanda condizionata che nell’ottennio successivo potranno presentare domanda per rientrare nella scuola ovvero nel comune di precedente titolarità.

Ai fini del computo del quinquennio di permanenza è calcolato l’anno scolastico in corso, nonché l’anno di eventuale decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1 comma 4bis del DL 255/2021, convertito nella Legge 133/2001.

Il docente di sostegno soggetto al vincolo può partecipare alle operazioni di passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordini e gradi diversi.

I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio.

Docenti neoimmessi in ruolo su posto di sostegno

I docenti neo immessi in ruolo su posti di sostegno possono presentare domanda di trasferimento solo su posto di sostegno, mentre coloro che sono stati immessi in ruolo su posto comune possono presentare domanda di trasferimento anche su posto di sostegno.

I docenti che stanno partecipando a corsi di riconversione o ai corsi universitari di specializzazione possono presentare in cartaceo domanda di mobilità su sostegno in caso di conseguimento del titolo successivamente al termine previsto dall’O.M. per la presentazione della domanda, essi potranno presentarla sino a 5 giorni dal termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto dall’OM n.36/2023.

Libero Tassella

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