Giugno di ogni anno per moltissimi precari (ATA e docenti) è l’ultimo mese di lavoro in attesa del nuovo incarico a settembre. In questo periodo si chiudono i contratti fino al termine delle attività didattiche e i contratti fino al 30 giugno. I precari si ritroveranno disoccupati ma hanno diritto alla NASpI, vediamo chi può richiederla e le modalità.
La NASpI può essere richiesta dal personale scolastico con contratto a tempo determinato, come docenti supplenti e personale ATA, quando il rapporto di lavoro termina e si verifica una condizione di disoccupazione involontaria.
Occorre però aver lavorato per almeno 13 settimane con relativo versamento dei contributi.
A chi va presentata la domanda NASpI?
La domanda va presentata all’INPS solo dopo la cessazione del contratto ed entro 68 giorni. Se viene inviata entro i primi 8 giorni, l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro.
Vi è una novità, è stata introdotta nel 2025: se nei 12 mesi precedenti il lavoratore ha lasciato volontariamente un contratto a tempo indeterminato, servono almeno 13 settimane di contribuzione tra quella cessazione volontaria e la nuova cessazione involontaria.
Per molti supplenti con contratto in scadenza al 30 giugno, la NASpI rappresenta quindi una tutela importante, ma è fondamentale controllare bene contributi, scadenze e posizione personale prima di inviare la domanda.
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