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Chiarimenti sulle supplenze brevi, per l’anno scolastico 2022/23, su posti accantonati da concorso straordinario bis

Le differenti tempistiche, riguardanti la procedura concorsuale straordinaria, hanno causato l’accantonamento di quelle cattedre che saranno assegnate ai vincitori, una volta che la procedura si sarà completata.

Supplenze brevi

Relativamente alla procedura di stipula dei contratti sui posti accantonati per il concorso straordinario bis (perché ancora da svolgersi), alcuni Uffici Scolastici hanno provveduto a fornire delle indicazioni sulla questione. Come l’ufficio Scolastico di Alessandria-Asti che, attraverso la Nota N. 4037 pubblicata in data 9 settembre 2022, specifica che:
“In riferimento all’accantonamento dei posti riportati nelle tabelle allegate, in attesa della conclusione delle procedure concorsuali ex art. 59 comma 9 bis e dell’assegnazione ai candidati vincitori (nel numero dei posti messi a bando per le relative classi di concorso) delle sedi scolastiche presso cui stipuleranno contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche interessate procederanno, sulla base delle relative graduatorie di istituto e, in subordine da M.A.D, alla stipula di contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 41 comma 1 del CCNL 19.04.2018: “Il presente contratto si intenderà risolto a seguito dell’individuazione dell’avente titolo dalle procedure concorsuali in corso di svolgimento (art. 59 co 9 bis D.L. 73/2021 e s.m.i.)”.

Data della conclusione delle procedure concorsuali e assegnazione del nuovo supplente

Si informa che la data presunta della conclusione delle procedure concorsuali e dell’assegnazione del nuovo supplente (con la contestuale applicazione della suddetta risoluzione anticipata del contratto al supplente precedentemente individuato) sarà probabilmente compresa nel periodo 15 ottobre/15 novembre 2022, a secondo delle classi di concorso interessate.

Cosa dice l’Ordinanza Ministeriale N. 112

L’Ordinanza Ministeriale N. 112 del 6 maggio 2022 non prende in considerazione le tipologie di supplenze con clausola risolutiva, come quelle su posti accantonati per il concorso straordinario bis, ma, generalmente, di supplenze assegnate dalle graduatorie di istituto.
Nell’articolo 14, dell’Ordinanza Ministeriale, si legge: “La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione”.

Sanzione per chi non accetta la supplenza temporanea in caso di rinuncia?

Risulta difficile pensare che un docente che non accetta una supplenza temporanea da graduatorie di istituto vada incontro a delle sanzioni in caso di rinuncia. In ogni modo “Orizzonte Scuola” consiglia di rivolgersi alle segreterie scolastiche per avere chiarimenti sulla questione.

Ecco tutti i testi per prepararsi al concorso straordinario 2022 della scuola

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