Il convivente more uxorio ha diritti ai permessi della legge 104/92?
Molti non sanno che la convivente more uxorio non ha diritto ad usufruire dei permessi delle legge 104 per assistere il proprio convivente dichiarata persona handicappata in stato di gravità.
Il comma 3 dell’articolo 33 della legge 104/1992 riconosce tale diritto al genitore, al coniuge, al parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello), a quelli di terzo grado se rispettano determinati requisiti previsti dalla legge.
Il comma 3 dell’articolo 33 della legge 104/92 esclude dunque il convimente more uxorio, ovvero il convivente della persona dichiarata handicappata in stato di gravità che ha legami solo affettivi.
Proprio su questo aspetto di recente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213 del 23 settembre 2016, ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 24, comma 1, lett. a) della legge 183/2010 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona handicappata in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Tuttavia, la dichiarazione di illegittimità sancita dalla Corte Costituzionale non diventa immediatamente esecutiva e quindi estende al convivente more uxorio i benefici del comma 3 dell’articolo 33 della legge 104/1992 occorrerà l’intervento del legislatore che dovrà modificare la legge.