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Mobilità 2024/25: la fase intercomunale dei trasferimenti

Mobilità 2024/25, ecco la scheda della fase intercomunale

Mobilità 2024/25, la fase intercomunale, cos’è e come si richiede.

Tale fase (seconda fase dei trasferimenti) concerne i trasferimenti da un comune all’altro della medesima provincia, a questa fase partecipano anche i titolari di posto di istruzione e la formazione dell’età adulta.

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A tale fase partecipano con precedenza i docenti trasferiti d’ufficio titolari di posti e di cattedre, secondo l’ordine di viciniorietà rispetto al loro comune di titolarità, ordine stabilito da apposite tabelle, che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra a domanda.

Per i trasferimenti d’ufficio il punteggio considerato valido è quello attribuito dai Dirigenti Scolastici nella graduatoria interna di circolo o di istituto.

Nel trasferimento intercomunale si applicano le preferenze di cui al comma 1 art.13 relativamente ai punti III, IV, VI e VII.

Alla seconda fase dei trasferimenti prendono parte i docenti che presentano domanda di trasferimento nella provincia di titolarità da posto di sostegno a posto comune con precedenza o senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Tali docenti partecipano per il 24/25 sul 50% dei posti

Vista la riduzione dell’aliquota se è stato completato il quinquennio di permanenza su posto di sostegno ( a tal fine l’anno in corso è valido) consigliamo di presentare per il 24/25 utilizzando preferenze sintetiche.

I docenti che chiedono il trasferimento su posto di sostegno anche per le scuole dello stesso comune, devono indicare nella domanda e documentare in allegato con autocertificazione le esigenze di famiglia che verranno valutate in quanto essi partecipano non alla prima fase bensì alla seconda fase dei trasferimenti.

Sono previste precedenze per i trasferimenti nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere, nei centri di istruzione degli adulti (CIPIA), nelle sedi di organico dei corsi serali, per i docenti che abbiano maturato su tali tipologie di posti un servizio di tre anni, ivi compreso l’anno in corso, da documentare con apposita dichiarazione da allegare alla domanda di trasferimento ( art. 23 commi 14 e 15 CCNI 22/25).

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