Solo dopo tutti gli aspiranti con precedenza sono trasferiti a domanda, dei docenti titolari in provincia senza precedenza.
Seguono altri trasferimenti:
1) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
2) trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;
3) trasferimenti a domanda per il personale docente di cui all’articolo 18 bis, del presente contratto;
4) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Nell’ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria.
L’ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli.
Per il trasferimento d’ufficio, il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d’ufficio medesimo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del contratto sulla mobilità del personale della scuola.
L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.
A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.
Libero Tassella SBC
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