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Servizio nelle scuole paritarie: ancora una volta, su iniziativa dell’Anief, sarà la Corte di Giustizia Europea a decidere il pieno riconoscimento nella ricostruzione di carriera

Importante interrompere subito la prescrizione per non perdere i benefici economici. La decisione della CGUE riguarderà oltre 300.000 insegnanti.

Dopo l’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ottenuta il 18 maggio dello scorso anno dagli avv.ti dell’Anief Ganci, Miceli, Rinaldi e Zampieri, che ha costretto il Governo italiano a riconoscere la c.d. “carta elettronica” anche ai precari, l’ufficio legale dell’Anief ottiene una nuova importante remissione alla Corte di Giustizia, inerente alla natura discriminatoria del mancato computo, in sede di ricostruzione della carriera, del servizio svolto nelle scuole paritarie. 

 

La remissione ottenuta dall’ufficio legale dell’Anief riveste una particolare rilevanza in quanto interviene dopo che la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale avevano avallato il mancato computo dell’esperienza di insegnamento, conseguita nelle Scuole Paritarie, nonostante l’identità del piano dell’offerta formativa, dei titoli di studio rilasciati e della natura del servizio espletato. 

In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, l’ANIEF non si è comunque arresa e ha quindi riproposto la questione davanti ai Tribunali di tutta Italia, sia in via diretta, ossia nei giudizi azionati dall’ANIEF, sia intervenendo nelle altre cause proposte dai docenti della Scuola Paritaria, volti ad ottenere il computo dell’insegnamento espletato con contratti a termine nelle Scuole paritarie. 

L’ostinazione dell’Anief è stata ancora una volta ripagata dai Giudici, in quanto il Tribunale di Padova ha finalmente accolto l’istanza di remissione alla Corte di Giustizia in ordine al contrasto con la normativa eurounitaria del mancato computo del servizio espletato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera.

Nell’articolata ordinanza di remissione il Tribunale di Padova, condividendo le tesi degli avvocati Zampieri, Ganci e Miceli, rileva come il mancato computo, ai fini della ricostruzione della carriera, dell’attività svolta con contratti a tempo determinato nelle Scuole Paritarie si ponga in contrasto, innanzitutto, con il principio di non discriminazione, contenuto nella clausola 4 dell’accordo quadro (allegato alla direttiva 1999/70), letto alla luce dell’articolo 21 della CDFUE.

Il Giudice remittente sottolinea altresì come la mancata valorizzazione del servizio prestato nelle scuole paritarie non possa ritenersi giustificata neppure dall’esigenza di “fidelizzare” i dipendenti del Ministero o di valorizzare le peculiarità del settore scolastico pubblico, prospettata dalla difesa ministeriale, posto che se così fosse il legislatore avrebbe dovuto prendere in considerazione solo il servizio espletato nelle scuole pubbliche, mentre l’art. 485 del T.U. computa anche il servizio svolto alle dipendenze delle scuole private di provenienza, quali sono le scuole pareggiate, parificate, sussidiate e popolari. 

Considerato pertanto che il ricorrente ha lavorato nelle scuole paritarie con contratti a tempo determinato e ha denunciato la discriminazione rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato della scuola statale, a cui viene invece valorizzata l’esperienza maturata nella funzione docente, la fattispecie risulta sussumibile nella sfera operativa della direttiva comunitaria 1999/70, che vieta le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.

La riconducibilità del caso all’ambito di applicazione della direttiva UE 1999/70, inoltre, consente al Giudice di prospettare la dubbia legittimità della normativa italiana anche rispetto ai principi generali di uguaglianza e di parità di trattamento, sanciti nell’art. 20 della CDFUE., posto che il servizio svolto nelle scuole paritarie è senz’altro comparabile a quello svolto alle dipendenze delle scuole pareggiate, parificate, sussidiate o popolari, quanto all’instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, di cui l’art. 485 del tu. n. 297/94 riconosce espressamente la computabilità ai fini della ricostruzione della carriera, rendendo ancor più ingiustificato il mancato computo dell’insegnamento svolto nelle Scuole Paritarie.  

In attesa della decisione della Corte di Giustizia Europea, Anief mette a disposizione il modello gratuito di diffida ai propri iscritti per interrompere la prescrizione e richiedere la piena valorizzazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera.  

Scarica la remissione 

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