Il ministero dell’istruzione ha fissato i termini di presentazione delle domande e ha dato il via alle operazioni senza attendere la sottoscrizione definitiva del contratto che dovrebbe regolarne lo svolgimento (si veda la nota 6894 del 4 luglio scorso). Ma fino a martedi? scorso non aveva ancora inviato l’ipotesi di accordo firmata il 15 maggio scorso alla funzione pubblica e al ministero dell’istruzione per i controlli di rito. La mancata trasmissione della bozza di accordo, da parte del dicastero di viale Trastevere, e? stata resa nota dai verti- ci del dipartimento della funzione pub- blica con una lettera inviata a Italia Oggi. Piu? precisamente, da palazzo Vi- doni hanno fatto sapere che « l’ipotesi di accordo in questione, riferita all’anno scolastico 2013-2014 non risulta essere pervenuta al Dipartimento per la funzione pubblica per la prescritta certificazione. E? evidente, pertanto» si legge nella nota , «che eventuali ritardi dell’iter di certificazione non sono imputabili a questo Dipartimento». L’iter di certificazione cui fa riferimento il dipartimento e? stato introdotto con il decreto Brunetta. Che ha aggiunto l’art.40-bis al decreto legislativo 165/2001. In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che i contratti collettivi integrativi nazionali, prima di dispiegare effetti, devono passare al vaglio del dipartimento della funzione pubblica e del ministero dell’economia. L’esame preventivo e? obbligatorio e viene effettuato sia per verificare la compatibilita? finanziaria, sia per veri- ficare se le clausole negoziali contenute nell’accordo siano compatibili con le disposizioni di legge a monte del medesimo.
La durata dell’esame non puo? superare i 30 giorni, decorsi i quali, le parti possono sottoscrivere definitivamente il contratto. Ma se palazzo Vidoni o il mineconomia chiedono ulteriori spiegazioni, il termine resta sospeso. Se poi, invece, concludono l’esame con dei rilievi, il ministero dell’istruzione e? tenuto a rifare le trattative conformandosi a tali rilievi. E se i sindacati rifiutano di adeguarsi e non firmano il contratto modificato secondo le direttive dei ministeri di cui sopra, il dicastero di viale Trastevere e? tenuto a procedere con ordinanza (art. 40, comma 3-ter). Fino a martedi? scorso, pero?, le procedure di controllo appena descritte non erano ancora co- minciate. Cio? pone una seria ipoteca sulle imminenti operazioni di mobilita? annuale. Perche? i docenti che stanno chiedendo in questi giorni le utilizza- zioni e le assegnazioni provvisorie, lo stanno facendo su moduli che fanno riferimento ad articoli di un contratto che ancora non c’e?. E se l’iter di certificazione non si concludera? celermente e, soprattutto, se saranno introdotte modifiche sostanziali, il rischio e? quel- lo che le operazioni gia? disposte debba- no essere rettificate, se non addirittura rifatte di sana pianta. Oltre tutto, l’ipotesi di accordo sottoscritta il 15 maggio non e? inden- ne da punti deboli. Perche? introduce deroghe ad alcune norme di legge che, dopo l’avvento della legge 15/2009, che le vieta espressa- mente, potrebbero essere fatte oggetto di rilievi. Si pensi, per esempio, alla deroga contenuta in calce al comma 3 dell’articolo 2 della bozza di accordo. Che fa salva la possibilita? per il docente in esubero di essere posto a disposizione nella sede di ex titolarita?, qualora sia risultato incollocabile nella propria classe di concorso. Tale possibilita? contrasta, infatti, con l’articolo 14, comma 17, del decreto legge 95/2012, il quale dispone che, in queste situazioni, la ricollocazione debba avvenire a orario pieno e in via prioritaria in altre classi di concorso. Anche a prescindere dal possesso dell’abilitazione e sulla base dei soli titoli di studio posseduti. E solo in via residuale con ore a disposizione.
CARLO FORTE