Il tema dell’abbandono dell’incarico da parte dei docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) è regolato dall’OM 88/2024. Secondo l’articolo 14, comma 1, lettera b), l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di ottenere incarichi al 30 giugno o al 31 agosto per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
In particolare, la sanzione si applica a tutte le classi di concorso e tipologie di posto, sia per le GaE che per le GPS, includendo anche le graduatorie d’istituto in caso di esaurimento delle prime. Questo significa che i docenti che abbandonano un incarico non potranno accedere a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ma potranno accettare esclusivamente supplenze brevi.
Un caso pratico riportato da una docente evidenzia come la normativa possa generare confusione: dopo essersi dimessa da un incarico al 30 giugno, la docente ha scoperto di non poter accettare nemmeno supplenze d’istituto per il biennio di vigenza delle graduatorie.
È fondamentale che i docenti siano consapevoli delle conseguenze derivanti dall’abbandono del servizio, per evitare sanzioni che limitino le opportunità lavorative future. La normativa, infatti, distingue chiaramente tra supplenze annuali e supplenze brevi, applicando restrizioni solo alle prime.
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