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Assegnazione provvisoria – Chiarimenti dal Miur

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale Scolastico – Uff. IV Prot. n. A00DGPER 7712 Roma, 25.07.2013

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimento art. 7 comma 3 CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2013/14.

A seguito di quesiti pervenuti in merito a quanto previsto nell’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. 7 del CCNI in oggetto citato, si chiarisce quanto segue.

Le lavoratrici madri o in alternativa i padri anche adottivi o affidatari, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino a otto potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia se assunti con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre 2011 e quindi anche per i successivi anni.

IL DIRETTORE GENERALE – Luciano Chiappetta –

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