DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76
Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013)
Art. 2 (Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare giovanile)
(…) 14. Il Ministro dell’istruzione, dell’università della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fissa i criteri e le modalita’ per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorita’ per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l’impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l’attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini. Dall’attuazione delle misure di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6 – (Disposizioni in materia di istruzione e formazione)
1. Al fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale e quelli degli istituti professionali statali, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, gli istituti professionali possono utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell’orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L’utilizzazione degli spazi di flessibilità deve avvenire nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.