La riforma Brunetta mette a rischio il sistema delle precedenze nei trasferimenti. Si tratta delle agevolazioni contenute nell’articolo 7 del contratto sui trasferimenti. Che dovranno essere esaminate a breve dai rappresentanti dei sindacati e dell’amministrazione scolastica. Le parti hanno già avviato le trattative per il rinnovo dell’accordo.
E un ulteriore incontro è previsto per domani a viale Trastevere. Dopo l’entrata in vigore della legge 15/2009 e del regolamento di attuazione, meglio noto come decreto Brunetta (decreto legislativo 150/2009), la contrattazione collettiva non può più derogare le norme di legge. E dunque le precedenze previste dal contratto, ma che non sono supportate da disposizioni di legge, sono da considerarsi inesistenti. Le precedenze, infatti, altro non sono se non deroghe alla disciplina legale, che pone il principio del merito alla base di qualsiasi procedura che preveda l’attribuzione di punteggi finalizzati alla fruizione di diritti. Le deroghe, peraltro, prima della riforma Brunetta, assumevano rilievo secondo una procedura in due tempi. Che partiva dalla disapplicazione delle disposizioni di legge (disapplicazione: non abrogazione) e terminava con la regolazione della stessa materia tramite la stipula di apposite clausole negoziali. Venuto meno il potere di deroga da parte del tavolo negoziale, l’effetto non può che essere quello della rinnovata applicabilità delle disposizioni di legge non più derogabili dai contratti. Norme di legge che, è bene ricordarlo, non sono mai state abrogate. Riemerge, quindi, l’intero istituto della mobilità contenuto nella sezione III del decreto legislativo 297/94 (articolo 460 e seguente). Che non prevede espressamente alcuna tipologia di precedenza nei trasferimenti. Salvo qualche generico rinvio alle leggi che le prevedono. Detto questo, nell’articolo 7 del contratto le precedenze a prova di ricorso sono soltanto alcune. La prima è quella destinata ai non vedenti e agli emodializzati. Perché tale precedenza è espressamente prevista in favore dei non vedenti dall’art. 3 della legge 120/1991. E per gli emodializzati dall’art.61 della legge 270/82. Quest’ultima disposizione di legge, però, dispone che tale precedenza si applichi anche «agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori». Di quest’ultima previsione non si fa menzione nel contratto. E qui dovrebbe scattare la prima «trasfusione legislativa». Che dovrebbe consistere nell’introduzione automatica di questa disposizione nel contratto. Resta in piedi anche la precedenza prevista per i portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3 (compresa quella per i portatori di handicap grave e di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92). Idem per la precedenza che viene attribuita a chi assiste il familiare portatore di handicap grave in qualità di referente unico. Anche se, in quest’ultimo caso, il contratto necessiterebbe di una integrazione. L’articolo 33 della legge 104/92, infatti, dispone che la precedenza spetta al coniuge e al parente o all’affine fino al secondo grado. E se il coniuge o il genitore non c’è più, è invalido o ultra65enne, il diritto è esteso anche ai parenti o affini di terzo grado. Il contratto, invece, restringe il novero degli aventi diritto solo al coniuge e al genitore oppure, se il genitore è totalmente inabile, al fratello o alla sorella del disabile grave. A patto che siano conviventi con l’assistito o che gli eventuali altri fratelli co-obbligati risultino oggettivamente impossibilitati. Il diritto alla precedenza viene in parte recuperato in sede di utilizzazione o assegnazione provvisoria. Ma anche in questo caso si tratta di una deroga. Che non sana affatto la questione. Anzi, se possibile, la pone in evidenza, comprimendo il relativo diritto ponendogli un termine di durata annuale. Deroga che oltre tutto collide anche con l’art.601 del testo unico. E poi c’è la precedenza per i coniugi di miliari trasferiti d’autorità. Che pure è prevista da più leggi, anche se tra queste non c’è più la legge 100/87, di cui si fa menzione nel contratto. Legge ormai abrogata dall’art.2268 del decreto legislativo 66/2010, con effetti a far data dal 9 febbraio scorso. Infine, resta in piedi la precedenza prevista per gli amministratori locali, essendo prevista dalla legge 265/199 e dal testo unico degli enti locali. Fin qui le precedenze a prova di ricorso. Quelle che invece dovrebbero cessare sono essenzialmente tre. La prima è quella che viene attribuita ai trasferiti d’ufficio che chiedano in via prioritaria di ritornare nella sede di precedente titolarità (art.7, comma 1, paragrafo II del contratto). La seconda è quella dei trasferiti d’ufficio che chiedono il rientro nel comune. E infine, la terza, è quella prevista per i sindacalisti che rientrano in servizio dopo l’aspettativa. Ma il condizionale è d’obbligo, perché il contratto, così com’è, è stato già applicato ai movimenti che sono ormai a regime dal 1° settembre scorso.
Carlo Forte