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Ecco tutti i permessi che possono chiedere precari e docenti di ruolo

Quali sono i permessi che possono chiedere i docenti precari e i docenti di ruolo? E soprattutto quali sono quelli retribuiti?

Proviamo a rispondere con questo focus proprio dedicato ai permessi brevi retribuiti e non del personale docente in servizio nella scuola italiana di ogni ordine e grado.
A fissare le regole dei permessi è il CCNL del comparto scuola vigente.

Chi può chiedere i permessi brevi?

Possono chiedere i permessi brevi, fino ad un massimo di 2 ore, i docenti con contratto a tempo determinato, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Precisiamo che il permesso breve non può superare la metà dell’orario di servizio della giornata e comunque per un massimo di 2 ore giornaliere.
Il docente, entro 2 mesi, è tenuto a recuperare le ore (2) di permesso.

Quante ore massime di permessi brevi possono essere richieste?

Spesso i docenti non conoscono i loro diritti e talvolta nemmeno i loro doveri, in particolare quando si tratta dei permessi brevi, proviamo a fare chiarezza:
I docenti possono usufruire di permessi brevi in un anno scolastico fino a un massimo di ore pari a quello previsto dal CCNL per ordine di scuola:
• 25 ore per i docenti di scuola dell’infanzia;
• 22 ore per i docenti di scuola primaria;
• 18 ore peri docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Se l’amministrazione scolastica non è in grado di far recuperare le ore di permesso fruite dai docenti provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Fra i permessi vi sono anche quelli per per malattia, anche qui spesso di fa confusione, precisiamo che Il personale docente può assentarsi dal servizio per motivi di salute con il diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Come vengono retribuiti i permessi per malattia?

• per intero nel primo mese di assenza;
• in misura del 50% nel secondo e terzo mese;
• per i restanti 6 mesi senza assegni con il diritto alla conservazione del posto.
In caso di patologie gravi che richiedano particolari terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti – così come prevede il contratto collettivo del lavoro, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.

Quali sono i permessi non retribuiti?

Oltre ai permessi retribuiti, il personale docente può richiedere anche quelli non retribuiti che elenchiamo qui di seguito:
• otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio, per la partecipazione a concorsi od esami;
• sei giorni complessivi per anno scolastico, per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.
• tre giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado;
• quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio nei limiti di durata del rapporto di lavoro.
I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti

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