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#GMRE, il dott. Bruschi commenta l’ordinanza di remissione del Consiglio di Stato alla Corte Costituzionale

Ho letto con attenzione l’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale n. 5233/2018. Mi auguro, innanzitutto, che il rilievo delle questioni in gioco porti la Consulta a decidere in tempi rapidi e nutro fiducia che l’Amministrazione saprà difendersi adeguatamente, perché gli strumenti ci sono.
Ora, i punti in questione sono due (tralascio considerazioni particolari, come il fatto che “il possesso, ovvero il mancato possesso, di un’abilitazione all’insegnamento dipende da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali…”. Evito qualunque commento e prego di evitarne in questa sede).

Il primo, riguarda la procedura GMRE. La VI sezione del Consiglio di Stato mette in questione l’indizione di una procedura riservata ad alcune categorie di soggetti. Attenzione. Non la “non selettività” (richiamata solo in via incidentale). Ora, la procedura GMRE costituisce un concorso transitorio, destinato a regolare la fase di passaggio tra un sistema “abilitazione+concorso” a un sistema di “corso-concorso”. Tra le tante opzioni possibili (piacciano o meno), il precedente governo ha scelto la costituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e colloquio finalizzata al “riassorbimento” dei soggetti in possesso del titolo di abilitazione, nel momento in cui il predetto titolo non è più “il” titolo di accesso al concorso. E’, questa, una scelta secondo Costituzione legittima, o no? Per meglio dire, il passaggio tra due sistemi radicalmente diversi, giustifica o meno una procedura “transitoria” in deroga ai concorsi ordinari, che proprio perché transitoria è destinata alla platea di soggetti “colpiti” nel loro “affidamento” dalla nuova disciplina che, giuridicamente, “deprezza” l’abilitazione, che non costituisce più titolo necessario alla partecipazione ai concorsi?

Ma vi è un altro punto dirimente. Il Consiglio di Stato stesso, nell’Ordinanza, ha rilevato come le procedure riservate “devono prevedere comunque adeguati accorgimenti idonei a garantire la professionalità del personale assunto”. E’ proprio il possesso dell’abilitazione a costituire, nella procedura ex D.lgs 59/2017, il predetto parametro, perché a differenza delle procedure ex art. 400 del Testo Unico, non sussiste il vaglio concorsuale della selezione attraverso prove scritte e orali. L’abilitazione costituisce il certificato che dimostra in astratto il possesso dello standard professionale previsto. Dunque, sarebbe casomai la sua assenza a rendere la procedura incostituzionale, perché verrebbe meno il criterio della garanzia di professionalità.

Il secondo punto (in subordine) sottoposto all’attenzione della Consulta riguarda i dottori di ricerca (ma presumo vedremo altre ordinanze, specifiche per varie categorie). A detta dell’ordinanza, la loro esclusione sarebbe costituzionalmente illegittima, sulla base del seguente ragionamento: siccome il titolo di dottore di ricerca (anzi, neppure il titolo: ma la frequenza dei corsi di dottorato) darebbe l’abilitazione all’insegnamento all’università, “appare illogico che nel più, ovvero l’abilitazione all’insegnamento nell’università, istituzione di grado superiore, non sia compreso il meno, ovvero l’abilitazione all’insegnamento della stessa materia nell’istituzione di grado inferiore, ovvero la scuola superiore”. Posto che non mi risulta l’esistenza di alcuna “abilitazione all’insegnamento all’Università”, istituto che presumevo cancellato dalla legge 924/1970 che abrogò gli esami di abilitazione alla libera docenza; posto che sulla base del predetto ragionamento sarebbe cancellato il distinto stato giuridico dei docenti dell’istruzione e dell’università, mi limito a riportare le parole della stessa sezione del Consiglio di Stato, seppure in composizione diversa, che nella recente sentenza 2264/2018, proprio in merito alla richiesta di partecipazione dei dottori di ricerca alla GMRE, così si esprimeva: “Considera al riguardo il Collegio che, dall’esame della normativa sopra richiamata, emerge che: a) il comma 110 dell’art. 1 della l. n. 107 del 2015 ha richiesto il titolo di abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione al concorso de quo; b) nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti; c) la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse”.

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