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Guida: valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo

Valutazione, i riferimenti normativi

La situazione attuale

Il DLgs 62/17 rientra tra decreti applicativi della legge 107/15 (art. 1 comma 181
lettera i) ed è relativo alla valutazione, di cui ribadisce la funzione formativa e di
orientamento, e alla certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo, che
si completa con l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Dunque la
valutazione riguarda anche il processo di “crescita” della persona in termini di sviluppo
culturale e sociale.

Il DLgs 62/17 conferma incondizionatamente il diritto all’istruzione dei minori
stranieri, anche se irregolari sul territorio italiano. Sono oggetto di valutazione le attività che rientrano negli insegnamenti di Cittadinanzae Costituzione – discipline dell’area storico-geografica – e costituiscono oggetto dicolloquio all’esame conclusivo. Anche per le competenze di cittadinanza, le Indicazioni nazionali per il curricolo di cui al DM 254/12 continuano a rappresentare un importante riferimento, insieme alle indicazioni contenute nelle circolari ministeriali 100/08 e 86/10; le indicazioni ministeriali circa la valutazione, la certificazione delle competenze e l’esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione sono contenute nella nota 1865/17.

Costituiscono, inoltre, riferimenti normativi per la valutazione espressa dalla scuola secondaria di primo grado, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, in relazione al patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.
Il DLgs 62/17 modifica la normativa che era contenuta nel regolamento sulla valutazione, DPR 122/09 (si veda nelle pagine seguenti la nota sulle norme abrogate mentre in qualche caso alcuni termini vengono assunti con un diverso significato).
Viene evidenziata l’importanza della collaborazione scuola-famiglia, prevedendo anche il “coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti”.
La valutazione, sia quella periodica, sia la valutazione finale, espressa in voti nella scuola del primo ciclo primaria e secondaria di primo grado, viene integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti.
La non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è possibile solo in casi eccezionali e con voto unanime dei docenti della classe, comprovato da una motivazione puntuale.
La valutazione del comportamento (che, insieme ai criteri e alle modalità di valutazione degli apprendimenti, va inserita nel PTOF e resa pubblica) nel primo ciclo, espressa sempre collegialmente, prevede un giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza, anche in relazione allo Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’istituzione scolastica. Tuttavia – mentre l’ammissione alla classe successiva, come anche alla prima classe della secondaria di primo grado, può avvenire anche nel caso in cui i livelli di apprendimento siano stati solo “parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” – la valutazione del comportamento deve sempre essere almeno sufficiente. Nel caso non vengano pienamente raggiunti gli obiettivi di apprendimento, è obbligatorio per l’istituzione scolastica attivare specifiche strategie di miglioramento per sostenere ciascun
alunno nel raggiungimento dei livelli programmati.

Come nella primaria, anche nella secondaria di I grado l’alunno può essere comunque ammesso alla classe successiva o all’esame finale anche in caso di mancata acquisizione
dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline. Anche in questo caso, come per la primaria, le scuole dovranno attivare percorsi di supporto per colmare le lacune rilevate. La frequenza nella scuola secondaria di primo grado, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, deve essere di almeno tre quarti del monte ore annuale affinché possa essere considerato valido l’anno scolastico. I docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi alla religione cattolica partecipano alle delibere finalizzate all’ammissione alla classe successiva solo relativamente agli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti; il loro voto, “se determinante” deve essere espresso attraverso un motivato giudizio riportato nel verbale del Consiglio di classe.

Quanto alla certificazione finale delle competenze, essa viene rilasciata anche al termine della scuola primaria, e non solo della secondaria di primo grado, su modelli nazionali, che prevedono anche il riferimento agli elementi utili all’orientamento verso il prosieguo degli studi e l’indicazione del livello raggiunto nelle prove INVALSI. Con i DM 741/17 e 742/17 sono stati pubblicati i modelli relativi alla certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della secondaria del primo ciclo, insieme alla scheda INVALSI di certificazione dei livelli conseguiti nelle prove.

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

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