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Incarichi e supplenze docenti ed ATA anno scolastico 2017/2018: posti disponibili, supplenze brevi e riserve, le modalità di nomina

Convocazioni per gli incarichi e supplenze per l’anno scolastico 2017/2018, ecco ciò che devono sapere i precari

I soprannumerari saranno assorbiti con le cattedre extralarge, le ultime notizie

Il MIUR il 29 agosto ha emanato la nota n. 37381 relativa gli incarichi e supplenze per l’anno scolastico 2017/2018. In tale nota sono evidenziate le modalità operative utili ad individuare il personale precario destinatario di una supplenza annuale e/o breve. Lo scopo della nota è quello di i punti necralgici delle operazioni relative l’individuazione dei precari organizzare in maniera ordinata e omogenea le operazioni di assunzione a tempo determinato, si forniscono le seguenti indicazioni, che tengono conto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 131 del 13.06.2007 (Regolamento supplenze personale docente ed educativo) e nella nota MIUR n. 37381 del 29.08.2017.

Graduatorie Esaurite e nomine da graduatorie di istituto

Laddove le graduatorie ad esaurimento risultino esauritte, gli UST procederanno a nominare dalle graduatorie di istituto, pertanto con la nota si invitano i Dirigenti degli Uffici Territoriali a “restituire” i relativi posti alle Istituzioni scolastiche interessate, autorizzando i Dirigenti scolastici a nominare i supplenti dalle rispettive graduatorie di istituto. Si evidenzia che le nomine dalle rispettive graduatorie di istituto, a differenza dello scorso anno scolastico, potranno essere conferite solo nel momento in cui le graduatorie d’istituto saranno rese definitive, senza ricorrere pertanto alla nomina degli aspiranti “fino all’avente titolo”. Nel caso in cui, dopo lo scorrimento delle graduatorie di istituto, risultino ancora scoperti dei posti di insegnamento, si dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.

CONFERIMENTO SUPPLENZE NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI ACCANTONAMENTI

In applicazione dell’art. 6 bis, comma 5, dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/18, sottoscritta il 21 giugno 2017, i docenti in servizio a tempo determinato con supplenza annuale o supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, per gli insegnamenti specifici dei Licei musicali, possono presentare entro l’8 settembre p.v. apposita istanza di accantonamento per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell’a .s. 2016/17.
Il diritto alla conferma opera soltanto nei confronti dei docenti che hanno presentato il modello B al Liceo musicale in cui hanno prestato servizio lo scorso anno scolastico.

SUPPLENZE

Successivamente alla fase di accantonamento e dopo le eventuali ulteriori utilizzazioni dei docenti di ruolo, nel caso in cui residuino ancora posti o quote orarie, si procede all’attribuzione di supplenze mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto compilate ai sensi del D.M. 374/2017 per ciascuna nuova classe di concorso istituita con D.P.R. 19/2016.
Le convocazioni degli aspiranti, sono disposte dai Dirigenti scolastici dei Licei musicali in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 del Regolamento di cui al DM n. 131/2007.
Nelle province in cui funziona più di un Liceo musicale/coreutico, in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto delle classi di concorso di indirizzo, si utilizzano le graduatorie degli altri Licei funzionanti in provincia.
Nelle province in cui è presente un solo Liceo Musicale, i Dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie dei Licei musicali e/o coreutici delle province viciniori secondo la tabella di prossimità fra province italiane:

CANDIDATI INCLUSI CON RISERVA nelle GAE o nelle graduatorie d’istituto

E’ possibile stipulare contratti a tempo determinato con candidati destinatari di pronunce giudiziali a loro favorevoli, collocati in posizione utile in graduatoria, apponendo nei contratti la clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente.

COPERTURA POSTI DI SOSTEGNO SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

I docenti che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione per alunni disabili tramite la frequenza dei corsi speciali di cui all’art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3 del D.M. 21/2005 sono obbligati a stipulare i contratti a tempo determinato con priorità su posti di sostegno. La rinuncia alla proposta di assunzione su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte, purché relative ad insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. 21/2005.
In caso di esaurimento degli elenchi degli specializzati inclusi nelle GAE, i posti di sostegno devono essere conferiti dai Dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli appositi elenchi riferiti alle graduatorie d’istituto, compilati secondo le indicazioni riportate nell’art. 6 del D.M. n. 131 del 13.6.2007 (Regolamento supplenze).

Scuola secondaria di secondo grado

In caso di esaurimento dello specifico elenco dei docenti specializzati inclusi nelle graduatorie d’istituto dell’area disciplinare su cui deve essere disposta la nomina, si dovrà effettuare lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari per quanto riguarda le graduatorie di 1^ fascia, mentre per le graduatorie di 2^ e 3^ fascia i docenti specializzati vengono inseriti in un unico elenco graduato, senza alcuna suddivisione per aree disciplinari (cfr. art. 4 comma 13 del D.M. 353/2014).

Esaurimento degli elenchi docenti specializzati inclusi graduatorie istituto
In caso di esaurimento degli elenchi di sostegno di prima, seconda e terza fascia riferiti a tutte le tipologie di scuola si dovrà fare riferimento agli elenchi di sostegno di scuole viciniori. In subordine, i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai termini previsti per l’aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento e di istituto e per l’aggiornamento periodico delle graduatorie d’istituto (c.d. finestre semestrali) avranno titolo prioritario alla nomina rispetto ai non specializzati, anche se non
inclusi in alcuna graduatoria, attraverso messa a disposizione (domanda da prodursi in una sola provincia da parte di aspiranti non già inclusi in alcuna graduatoria d’istituto).

Copertura posti sostegno con aspiranti privi titolo specializzazione
Per la copertura di posti di sostegno con aspiranti privi di titolo di specializzazione, per la scuola dell’infanzia e primaria i dirigenti scolastici individuano i destinatari mediante lo scorrimento della graduatoria d’istituto di riferimento.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, si adotteranno gli stessi criteri per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle quattro aree disciplinari.

SANZIONI

Per quanto riguarda le sanzioni, nel caso di rinuncia a una proposta di assunzione o per mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione o, ancora, in caso di abbandono del servizio, trovano applicazione le disposizioni previste dall’art. 8 del Regolamento. E’ consentito differire la presa di servizio nei casi contemplati dalla normativa vigente (es. maternità, malattia, ecc.).

PIANO DELLE DISPONIBILITA’ PROVINCIALI

Il piano delle disponibilità a carattere provinciale, è costituito da:
? cattedre intere, costituite all’interno della medesima istituzione scolastica;
? cattedre tra più scuole dello stesso ambito territoriale o di ambiti territoriali diversi (c.d. cattedre orario esterne);
? spezzoni residui, superiori alle 6 ore, che possono o meno essere abbinati tra loro da parte degli Uffici Scolastici Territoriali.
Non fanno parte dei posti disponibili a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre orario esterne o posti orario.

CRITERI di COSTITUZIONE di CATTEDRE ORARIO ESTERNE

Gli Uffici Scolastici territoriali, nella costituzione delle cattedre esterne, procederanno ad abbinare le ore nel seguente ordine:
? ore residue poste nello stesso comune appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
? ore residue poste nello stesso comune appartenenti a istituzioni scolastiche diverse;
? ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad articolazioni della stessa istituzione scolastica;
? ore residue poste in comuni diversi appartenenti ad istituzioni scolastiche diverse.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 131 del 13.6.2007 (Regolamento supplenze), potranno essere abbinate ore presenti in non più di tre sedi scolastiche, poste in non più di due comuni e si dovrà tener presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico.

SPEZZONI RESIDUI PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

In applicazione dell’art. 1, comma 4, del citato D.M. n. 131 del 13.6.2007, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non abbiano contribuito a costituire cattedre o posti orario già associati in fase di organico di fatto, non fanno parte dei posti disponibili a livello provinciale e sono “restituite” ai Dirigenti scolastici i quali, in applicazione dell’art. 22, comma 4 della legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, le assegneranno, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di abilitazione, nel seguente ordine:
1- prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
2- successivamente, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato con orario completo, attribuendo fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo;
3- infine, nel caso in cui siano rimaste ancora ore residue dopo le precedenti operazioni, le ore stesse saranno attribuite a nuovi supplenti mediante l’utilizzo delle graduatorie di istituto.
Ai fini dell’attribuzione delle ore di cui al punto 2, ogni Dirigente scolastico deve pubblicare un avviso interno per acquisire le disponibilità, indicando i criteri di precedenza.
L’assegnazione degli spezzoni fino a 6 ore, secondo la procedura descritta, deve riferirsi a spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dal frazionamento delle cattedre.

POSTI ORARIO

sono posti orario gli spezzoni inferiori alle 18 ore e superiori alle 6, residuati nella stessa scuola per la stessa classe di concorso, dopo la costituzione delle cattedre intere, sia interne che esterne, formati dalla somma di più contributi orari sia inferiori che superiori alle 6 ore (es: ore 14 ore date dalla somma di due spezzoni di 6 e 8 ore).

POSSIBILI SCELTE DA PARTE DEGLI ASPIRANTI CONVOCATI

Gli aspiranti di scuola secondaria di 1° e 2° grado possono scegliere:
? una cattedra intera (interna all’istituto oppure tra due o più istituti);
? un singolo spezzone superiore a 6 ore;
? un raggruppamento di 2 spezzoni, ciascuno dei quali superiore a 6 ore, proposto dall’Ufficio Scolastico territoriale;
? l’abbinamento di 2 spezzoni residui, ciascuno dei quali superiori a 6 ore, non già associati
Non è consentito modificare le cattedre orario esterne già costituite.
L’abbinamento di spezzoni residui deve tenere presente il criterio della facile raggiungibilità, in relazione alla rete stradale e alla presenza di adeguati mezzi pubblici di trasporto in modo da non compromettere la funzionalità del servizio nelle scuole coinvolte.

Scelta degli spezzoni o abbinamenti tra spezzoni – scuola infanzia.

Gli abbinamenti tra spezzoni di scuole diverse nella scuola dell’infanzia saranno disposti esclusivamente dagli Uffici Scolastici Territoriali dopo aver accertato la compatibilità oraria.
Gli aspiranti pertanto potranno scegliere un singolo spezzone o un abbinamento già disposto dall’Ufficio Scolastico Territoriale.

Scelta spezzoni o abbinamenti tra spezzoni – scuola primaria
Anche nella scuola primaria gli spezzoni potranno essere abbinati dopo aver accertato la compatibilità oraria.

PART-TIME

Gli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part – time, qualora non optino per uno degli spezzoni, dovranno scegliere un posto intero e quindi rivolgere la richiesta al Dirigente scolastico al fine di ottenere il regime orario ridotto. Non è possibile pertanto , in sede di convocazione, disaggregare cattedre interne o cattedre tra più scuole

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Ore programmazione

I posti, gli spezzoni orario e i posti part – time da conferire al personale non di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione, da indicare nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio: 1 ora di programmazione per ogni 11 ore, 2 ore di programmazione per 22 ore (anche quando le stesse derivino dalla somma di due spezzoni).

Posti e le ore di lingua inglese

I posti e le ore di lingua inglese nella scuola primaria, che non è stato possibile coprire con docenti titolari e/o in servizio nella scuola o con neo assunti in ruolo o con supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche da graduatorie ad esaurimento provinciali, in quanto sprovvisti dei requisiti indicati dall’art.7, comma 8 del D.M. n. 131 del 13.6.2017, saranno coperti dai Dirigenti scolastici mediante contratti fino al termine delle attività didattiche da stipulare nei confronti dei soli aspiranti in possesso dei predetti requisiti, inclusi nelle graduatorie di istituto.

DIVIETO DI RIFACIMENTO DELLE OPERAZIONI

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.M. 131/07 l’accettazione in forma scritta e priva di riserve della proposta di assunzione, rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.
Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, devono essere oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, che devono riguardare innanzitutto gli aspiranti che hanno titolo al completamento d’orario, e poi gli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione, salvo quanto specificato nel paragrafo successivo.

IPOTESI DI RICONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI – art. 3, comma 5, D.M. n. 131 del 13.6.2007.

L’art. 3, 5° comma, del D.M. 131/2007, in deroga al principio generale che non consente la riconvocazione degli aspiranti in caso di disponibilità successive, prevede che il docente che ha già accettato una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento, al suo turno, delle cattedre disponibili fino al 31 agosto, debba essere riconvocato e possa rinunciare, senza penalizzazione, alla nomina già accettata, esclusivamente per accettare una successiva proposta contrattuale per supplenza annuale fino al 31 agosto per il medesimo o diverso insegnamento.

COMPLETAMENTO D’ORARIO

L’art. 4 del D.M. 131/2007 e l’art. 40, comma 7, del CCNL 29.11.2007 prevedono, per gli aspiranti cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, il diritto al completamento d’orario anche mediante frazionamento delle cattedre. Tale completamento, per il personale docente della scuola secondaria, può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, cumulando ore della stessa e di altra classe di concorso ma con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e di due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità, da valutare in relazione alla rete stradale e all’esistenza di adeguati mezzi di trasporto.
Coloro che hanno accettato una supplenza ad orario ridotto per mancanza di posti interi, oltre a essere riconvocati in caso di successive disponibilità di cattedre complete vacanti, come previsto dal citato art. 3, comma 5, del DM n.131/2007, possono rinunciare allo spezzone per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto. E’ comunque fatta salva la possibilità di completare l’orario sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto per la stessa o altre classi di concorso.
Gli aspiranti che, pur in presenza di posti interi, hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto, hanno titolo a completare l’orario, per la medesima classe di concorso, unicamente da graduatorie d’istituto.
Conservano comunque titolo a completare l’orario, sia da graduatorie ad esaurimento che da graduatorie d’istituto, in presenza di disponibilità relative ad altre classi di concorso.
Il completamento d’orario per coloro che hanno scelto uno spezzone, pur essendo disponibili anche posti interi, non può comunque avvenire frazionando le cattedre ma solo in presenza di spezzoni disponibili.

ASSUNZIONI da GAE di BENEFICIARI di RISERVE LEGGE 12 marzo 1999 n. 68 (INVALIDI E ORFANI)

Si evidenziano le diverse fasi da seguire per effettuare correttamente le assunzioni dei beneficiari delle categorie protette dalle GAE:
1) verifica, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo e dopo le recenti nomine in ruolo, che le aliquote previste per le due categorie non siano sature (invalidi: 7%; Orfani e categorie equiparate – coniuge superstite deceduti per fatto di lavoro o a causa dell’aggravarsi delle infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 1, comma 2 della legge n. 407/98 : 1%). La verifica va effettuata distintamente per tipologia di personale e, per la scuola secondaria, per classi di concorso;
2) calcolo dei posti da destinare ai riservisti, da effettuare soltanto sui posti ad orario intero, tenendo presente che a tali aspiranti (invalidi, orfani e categorie assimilate) va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti disponibili. In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista.
In caso di posti dispari l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti;
3) conferimento delle nomine ai riservisti nel rispetto delle percentuali previste dalla legge n. 68/99 (7% invalidi, 1% orfani e categorie equiparate);
4) la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata come unica graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati ai beneficiari della legge 68/1999;
5) gli aspiranti riservisti hanno titolo alla nomina su posti interi, se disponibili; nel caso in cui residuino solo posti ad orario ridotto, al riservista sarà conferito lo spezzone di maggior consistenza;
6) le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 407/98, equiparate agli orfani, hanno diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, limitatamente ai posti da attribuire ai riservisti.

SUPPLENZE BREVI

Relativamente alle supplenze brevi si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 1, comma 333, della Legge di Stabilità del 23.12.2014, relativa all’anno 2015 (divieto di conferire al personale docente, per il 1° giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi).
I posti del potenziamento, di cui all’art. 1 comma 95 della legge 107/2015, non possono – di norma – essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto e purchè si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

PERSONALE A.T.A

Relativamente alle nomine annuali del personale ATA, si fa rinvio a quanto previsto dallo specifico paragrafo contenuto nella nota MIUR prot. n. 37381 del 29.08.2017.
Per quanto non specificato nella presente circolare si rinvia alla citata nota del MIUR prot. n. 37381 del 29.08.2017.

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