La normativa introdotta dal decreto Brunetta nel 2008 prevede che per i primi 10 giorni di assenza per malattia i dipendenti pubblici perdono una parte dello stipendio. Vediamo nel dettaglio come funziona questa “trattenuta Brunetta”.
Nei primi 10 giorni di qualsiasi periodo di malattia, a prescindere dalla durata, ai lavoratori pubblici spetta soltanto il trattamento economico fondamentale, senza indennità aggiuntiva e componenti accessorie fisse. La decurtazione avviene per ogni giorno di assenza e si applica anche se la malattia dura più di 10 giorni.
Sono escluse dalla trattenuta le assenze dovute a infortuni sul lavoro, malattie di servizio e ricoveri ospedalieri. Rimangono inoltre le tutele contrattuali migliorative per gravi patologie.
Analizzando i calcoli, la perdita giornaliera varia a seconda dell’anzianità di servizio e della categoria, da un minimo di 1,95€ per il personale A/AS a un massimo di 8,58€ per i docenti con oltre 28 anni di anzianità .
Dall’11° giorno di malattia in poi si ha il ripristino graduale di tutti gli emolumenti, con l’esclusione solo dell’indennità variabile oltre i 15 giorni.
In sintesi, la normativa “Brunetta” comporta un taglio sulla busta paga per i primi 10 giorni di ogni periodo di malattia per i dipendenti statali, con regole precise di calcolo della decurtazione.
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