La normativa scolastica italiana prevede specifiche disposizioni per assicurare la continuità didattica agli studenti in caso di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile. In tali situazioni, come stabilito dall’art. 37 del CCNL 2006/09, il supplente ha diritto alla proroga del contratto fino al termine delle operazioni di scrutinio e degli esami di Stato del primo ciclo.
Per beneficiare della proroga, è necessario che il docente titolare sia stato assente per almeno 150 giorni consecutivi (ridotti a 90 per le classi terminali), inclusi i periodi di sospensione delle attività didattiche. In caso di rientro dopo il 30 aprile, il titolare non riprende l’attività in classe ma resta a disposizione della scuola per eventuali incarichi.
Il Ministero dell’Istruzione ha ribadito con le note n. 8556 e n. 9038 del 2009 che la proroga contrattuale è valida esclusivamente per i supplenti che rientrano nei requisiti previsti dall’art. 37. Per le classi terminali, come la terza media, il supplente è confermato fino alla fine dell’anno scolastico, compresi gli scrutini finali.
Questa misura assicura stabilità e qualità didattica agli studenti per l’intero anno scolastico.
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