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Supplenze docenti ed ATA: entra in vigore il limite dei 36 mesi, poi non lavori più

Più volte ci siamo accupati della questione relativa il limite dei 36 mesi per le supplenze introdotto dalla legge 107/15 (comma 131) allo scopo di arginare la valanga di ricorsi che sta intasando i tribunali e “costretto” il governo a correre ai ripari introducendo questo limite assurdo.

E’ inutile ribadirlo, come è facile intuire le vittime ancora una volta sono i precari e le loro famiglie.

Come è inutile ribadire che tale norma a nostro avviso è palesemente incostituzionale, ma a questo ci penseranno i professionisti dei ricorsi che non si lasceranno sfuggire l’occasione e organizzeranno ricorsi personali o collettivi.

Ma andiamo al comma 131 della legge 107/15 che recita: “A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”.

Va precisato, tuttavia,  che tale divieto riguarda le supplenze su posto vacante e disponibile quindi riguarda le supplenze annuali ma scusate se è poco.

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