Giungono i primi chiarimenti dell’INPS riguardo il bonus 150 euro in busta paga, con la retribuzione di novembre c.a., per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato sulla misura prevista dal decreto Aiuti ter.
Con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative e contabili.
Cambiano le condizioni da rispettare per beneficiare dell’indennità, infatti non spetta a tutti i lavoratori subordinati, ma solo a chi è in possesso di determinati requisiti: l’importo della retribuzione.
Ovvero si ha diritto al bonus 150 euro nella busta paga di novembre se la retribuzione imponibile non superi i 1.538 euro.
Per i docenti e personale Ata, lavoratori dipendenti l’indennità arriverà automaticamente nella busta paga di novembre.
Il bonus 150 euro spetta una sola volta, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali
Per i pensionati l’indennità viene corrisposta automaticamente dall’Inps a novembre.
Per poterne usufruire bisogna essere residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, e di reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi, non superiore per il 2021 a 20.000 euro.
Il bonus 150 euro è previsto anche per i lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate.
Di conseguenza potrebbero rientrare anche i precari, compresi quelli della scuola, come anche i percettori di NASpI o DIS-COLL purché siano titolari di questi trattamenti a novembre.