E’ entrato in vigore il 15 gennaio 2023 il D.L. n. 5/2023, che tra le misure previste, include anche per il 2023 la possibilità per il datore di lavoro privato di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori che beneficiano del regime di esenzione fiscale e contributiva fino a 200 euro come misura di contenimento dei prezzi dei carburanti.
Lo prevede il decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il buono benzina può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, tranne se i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
Si tratta formalmente della proroga di una misura già introdotta per l’anno 2022 dal D.L. n. 21/2022 (decreto Ucraina) convertito in legge n. 51/2022
Relativamente all’anno 2023, il D.L. n. 5/2023 prevede all’art. 1 che “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.”
Trattandosi di una formulazione letterale simile a quella introdotta per il 2022 e in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, cerchiamo di fare il punto anche alla luce della circolare n. 14/2022 con la quale l’Agenzia ha fornito i chiarimenti in merito al bonus 2022 e che si ritiene possa trovare applicazione anche per il 2023.
Regolamentazione
In coerenza con la misura sperimentale introdotta nel 2022, anche per questo nuovo anno viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro privati, di riconoscere buoni benzina o titoli equivalenti per l’acquisto di carburanti che non rappresentano reddito imponibile e contributivo nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore.
In continuità con la disposizione in vigore per l’anno 2022 e salvo diversa opinione dell’Agenzia delle Entrate, il bonus è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR nei limiti di 258,23 euro ai sensi e non vada ad “intaccare” tale limite.
Si ricorda che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR dispone un limite di rilevanza generale dei fringe benefits nell’ambito della formazione del reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 258,23 annui.
L’importo è esente anche da un punto di vista previdenziale per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili stabilita dal D.Lgs. n. 314/1997
A quali lavoratori viene riconosciuto il bonus 200 euro
Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato.
In attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il bonus 2023, si ritiene che possa trovare applicazione quanto già chiarito dalla stessa sul requisito soggettivo dei lavoratori con la circ. n. 27/2022.
Il buono può essere riconosciuto ai lavoratori che percepiscono reddito da lavoro dipendente, senza alcun limite di reddito, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro.
La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare valida per il 2022 aveva chiarito che per valersi del beneficio i lavoratori devono essere dipendenti di datori di lavoro privati, cioè quei datori di lavoro che operano nel settore privato, in cui rientrano anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Così come rientrano anche gli enti pubblici economici, che non appartenendo alle amministrazioni pubbliche, sono da considerarsi nel settore privato.
A chi non viene riconosciuto il buono
A tutti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai tirocinanti e amministratori.
Buoni erogati al singolo lavoratore o buoni in sostituzione dei premi di risultato
Citando l’art. 51, comma 3, del TUIR che prevede la possibilità di riconoscere beni e servizi fino a 258,23 al singolo lavoratore, l’Agenzia ha chiarito, con riferimento alla misura 2022 confermata anche per il 2023, che il buono benzina o titolo equivalente possa essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam” e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
Quindi, anche per il 2023 i buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulati con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23€ annui con la conseguenza che il limite massimo per l’anno 2023 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23€ totali.
Ma è fondamentale, come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 27/2022, giustificare le spese effettuate in modo separato nel LUL. Dunque, con il cedolino paga di competenza, sarà necessario indicare:
– buono benzina ex art. 1 dl 5/2023per il buono fino a 200 euro appena introdotto;
– beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale altro buono benzina fino a 258,23.
Se si riportasse in un’unica voce il totale erogato senza la fondamentale distinzione, comporterebbe che il buono fino a 200 euro sia considerato ai fini del raggiungimento del limite dei 258,23 annui, con la conseguenza che l’intero importo erogato al lavoratore andrebbe oltre il limite di esenzione diventando pertanto totalmente imponibile.
Deducibilità delle spese
Il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è totalmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR a condizione che l’erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e pertanto il costo possa qualificarsi come inerente.
Buono benzina 200 euro validità e scadenza
Grazie alla proroga operata dal Decreto trasparenza sul prezzo dei carburanti, i buoni 200 euro possono essere riconosciuti liberamente dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2023 (la scadenza precedente era fissata al 31 dicembre 2022 poi portata al 31 marzo 2023 prima dell’estensione a tutto l’anno, spiegata in questa nota ufficiale dal Governo). Tuttavia, per il loro uso trova applicazione il “principio di cassa allargato” per cui il datore di lavoro opera la ritenuta sulla base delle aliquote IRPEF vigenti nell’anno in corso e attribuisce le detrazioni fiscali nella misura prevista sui redditi erogati al lavoratore entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
Questa era la regola in vigore per i buoni erogati nel 2022 e si presuppone che si applichi anche a quelli riconosciuti nel 2023. In pratica, in vista della proroga, i datori di lavoro potranno erogare i bonus benzina entro il 12 gennaio 2024. Dal canto suo il lavoratore potrà usufruirne entro la data di scadenza presente sul buono.
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