La Cassazione Penale, Sez. 4, 07 settembre 2011, n. 33285 ha sentenziato che non basta il marchio C.E del costruttore, occorre che il DS accerti “la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinano della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità”.
Tutto ciò è scritto nella sentenza che segue
Cassazione Penale, Sez. 4, 07 settembre 2011, n. 33285 – Marchio CE e affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore: non basta ad esonerare il datore di lavoro da responsabilità
Cassazione Penale, Sez. 4, 07 settembre 2011, n. 33285 – Marchio CE e affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore: non basta ad esonerare il datore di lavoro da responsabilità
Responsabilità dell’amministratore unico di una srl dedita alla raccolta rifiuti solidi urbani per lesioni colpose in danno di un operaio. L’imputata aveva infatti consentito che la vittima lavorasse utilizzando un cassone ed un sollevatore di cassonetti non idonei ai fini della sicurezza, in quanto la pulsantiera era posizionata in modo tale da non consentire che l’altra mano interferisse con gli organi operatori del sollevatore: in questo modo l’infortunato azionava la pulsantiera con due dita della mano destra, con la mano sinistra manteneva fermo il coperchio del cassonetto in sollevamento ed in tale frangente pativa lo schiacciamento del 4 dito della mano sinistra tra la struttura metallica del sollevatore idraulico e il cassone dell’autocarro. A seguito dell’infortunio, perdeva i sensi e caduto in terra si procurava la ulteriore lesione costituita da una frattura cranica con conseguente malattia superiore a 40 giorni.
Condannata in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione – Rigetto.
Va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinano della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità”.
Il datore di lavoro, infatti, è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l’obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza.
Tale posizione di garanzia concorre con quella del costruttore, ma non è ad essa subordinata, in quanto la prossimità dell’imprenditore-datore alla fonte dei rischi, alle concrete modalità di lavoro e di eventuale elusione dei sistemi di sicurezza, gli consente immediatamente di percepire l’esposizione al pericolo dei lavoratori impiegati nell’utilizzo dei macchinari.