La legge di stabilità si accanisce sulla scuola- Ecco cosa taglia

 

Il blocco degli scatti di anzianità esce dalla porta e rientra dalla finestra. Nella Gazzetta Ufficiale 251 del 25 ottobre scorso è stato pubblicato il regolamento (nato con il governo Monti e poi ultimato con modifiche dall’esecutivo Letta) che blocca la contrattazione retributiva, differisce di un anno la maturazione degli scatti di anzianità e congela l’indennità di vacanza contrattuale (decreto del Presidente della Repubblica 122/2013).

Il provvedimento interviene su due materie previste nell’articolo 11 del disegno di legge di stabilità: blocco della contrattazione e indennità di vacanza contrattuale. E quindi, l’applicazione delle disposizioni in esso contenute potrebbe creare non pochi problemi di coordinamento con quelle del disegno di legge AS1120, la legge di stabilità. In più dispone la cancellazione dell’utilità del 2013 ai fini dei gradoni e la possibile riapertura della contrattazione solo per la parte normativa. Sindacati sul piede di guerra: Flc-Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals-Confsal e Gilda ieri hanno concordato una manifestazione di categoria per il 30 novembre: obiettivo, modificare la legge di Stabilità per rinnovare i contratti e garantire il pagamento dei gradoni. In vista, lo sciopero di categoria.

Contratti

Il decreto 122 dispone il blocco della contrattazione collettiva per il biennio 2013-2014 (ora possibile solo per la parte normativa) senza possibilità di recupero (art. 1, comma 1, lettera c). E il disegno di legge di stabilità ricalca testualmente le disposizioni contenute nel decreto, modificando in tal senso l’articolo 9 del decreto legge 78/2010. Ciò conforta la tesi di coloro che sostenevano che il decreto fosse viziato da un eccesso di delega. Secondo i quali, l’intervento legislativo si sarebbe reso necessario perché il blocco della contrattazione collettiva non poteva essere disposto con un semplice regolamento governativo.

Scatti

La copertura legislativa mancherebbe, invece, per quanto riguarda la cancellazione dell’utilità del 2013 ai fini dei gradoni. Questa disposizione, infatti, è presente solo nel decreto 122 e non nel disegno di legge di stabilità. In questo caso, dunque, l’esecutivo non avrebbe ritenuto necessario l’intervento del parlamento, optando per l’utilizzo del potere regolamentare. Che discenderebbe dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge 98/2011, il quale dispone che il governo può disporre per regolamento«la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni».

Indennità di vacanza

Sull’indennità di vacanza contrattuale (Ivc) le disposizioni contenute nel decreto 122 collidono, invece, con quelle contenute nel decreto legge di stabilità. Nel decreto c’è scritto che nel triennio 2015/2017, fermo il congelamento dell’importo nel biennio 2013-2014, l’indennità sarà corrisposta secondo le disposizioni contenute nei protocolli e nei contratti. Che prevedono, a regime, la corresponsione di incrementi retributivi pari al 50% del tasso di inflazione. Nel disegno di legge di stabilità, invece, viene disposto che l’importo dell’indennità continuerà ad essere corrisposta regolarmente, senza congelamenti di sorta, ma nel triennio 2015/2017 l’importo non subirà incrementi e rimarrà fermo a quello in godimento al 31 dicembre 2013. Ciò determina l’insorgenza di un contrasto tra fonti di difficile soluzione. Teoricamente, il decreto 122 si pone in rapporto di specialità con la legge di stabilità (che per sua natura è derogabile dai regolamenti). E quindi dovrebbe prevalere su quest’ultima. Resistendo anche al fatto che l’entrata in vigore della legge di stabilità risulterebbe posteriore rispetto al decreto. Ma la Costituzione prevede che ogni nuova legge che importi maggiori spese debba necessariamente indicare i mezzi per farvi fronte. E siccome il decreto si limita a scaricare il problema sul ministero dell’economia (si veda il comma 3 dell’art. 1) è ragionevole ritenere che una lettura costituzionalmente orientata delle due fonti dovrebbe far pendere la bilancia dal lato della legge di stabilità. Resta il fatto, però, che se il parlamento non risolverà il contrasto direttamente in sede legislativa, si rischia di porre le basi per un ennesimo contenzioso seriale.

Carlo Forte