Tre giorni l’anno per motivi personali o familiari: un diritto contrattuale che sembrava consolidato è oggi al centro di un acceso scontro giuridico. Una sentenza della Cassazione ha rimescolato le carte, e i docenti italiani si ritrovano in un limbo normativo. Il caso di una insegnante di sostegno di Maranello accende i riflettori su un problema che riguarda centinaia di migliaia di lavoratori della scuola.
“Ho diritto a due giorni, me ne danno uno solo”
Un docente a tempo determinato presso un Istituto Comprensivo “, aveva un atto importante da firmare. Appuntamento improrogabile, a circa 800 chilometri di distanza. Ha fatto tutto come si deve: ha presentato la domanda in anticipo, ha allegato la documentazione. Il dirigente scolastico le ha concesso un giorno. Il secondo, no: troppo complicato trovare un supplente per l’alunno con disabilità grave che la docente segue, troppo lungo l’iter dell’interpello.
Il mese di maggio, tramite il suo avvocato, Gianfranco Nunziata del Foro di Salerno, la docente ha inviato una diffida formale via PEC alla scuola, chiedendo la revoca immediata del diniego parziale e la restituzione delle somme decurtate dallo stipendio. La risposta del dirigente scolastico, non si è fatta attendere: il provvedimento, ha risposto la scuola, è pienamente legittimo.
Una storia apparentemente minuta, quella di un singolo giorno di permesso negato. Ma che in realtà apre una questione enorme: chi ha ragione, secondo la legge?
La risposta, oggi, non è semplice. E questo è il vero problema.
Cosa dice il contratto
Il punto di partenza è chiaro. L’articolo 15, comma 2, del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 stabilisce:
“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.”.
Due parole pesano come macigni: “ha diritto”. Non “può richiedere”. Non “può ottenere se il dirigente lo ritiene opportuno”. Ha diritto. Punto.
Per decenni, questa formula è stata letta in modo univoco: il docente chiede, documenta anche solo con una propria dichiarazione scritta, e ottiene. Il dirigente scolastico non entra nel merito. Controlla solo che la domanda sia formalmente corretta.
Questa interpretazione era stata ufficialmente avallata anche dall’ARAN, l’agenzia che rappresenta le amministrazioni pubbliche nella contrattazione collettiva. In un parere del 2 febbraio 2011, l’ARAN aveva scritto senza mezzi termini: “Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del Dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso… Chiarito, quindi, che non vi è nessuna discrezionalità del Dirigente nella concessione del permesso, in quanto egli non ha il potere di valutare l’apprezzabilità o la validità dei motivi per i quali il dipendente chiede di fruirne, spetta comunque al Dirigente di esercitare un controllo di tipo meramente formale.” [Tribunale Di Velletri, Sentenza n.1163 del 19 Luglio 2024]
La svolta della Cassazione
Poi, il 13 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza — la numero 12991 — che ha capovolto il tavolo.
Il caso riguardava un docente milanese che aveva chiesto un giorno di permesso per “dover accompagnare la moglie fuori Milano”. Il dirigente aveva detto no. Il docente aveva fatto ricorso. I giudici di merito gli avevano dato torto. Il docente era arrivato fino alla Cassazione, convinto di avere ragione.
La Suprema Corte lo ha smentito. E lo ha fatto con una motivazione destinata a fare storia — e polemica: «…il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione… il motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente… abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze.» [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024]
In parole semplici: il motivo non può essere generico. Il dirigente non è un timbro automatico. Può valutare. Può bilanciare. Può — almeno in certi casi — dire no.
Il fronte sindacale insorge
La reazione del mondo sindacale è stata immediata.
La posizione sindacale è che le parti firmatarie del contratto abbiano volontariamente scelto una formula ampia — “motivi personali o familiari” — proprio per lasciare al lavoratore la libertà di valutare cosa per lui costituisce una necessità. Come ha scritto l’ARAN in uno dei suoi pareri:
“In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti ‘per motivi personali e familiari’ consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune.”.
La preoccupazione è concreta: dopo la sentenza della Cassazione, alcune scuole hanno già iniziato a emettere circolari interne che restringono le modalità di presentazione delle domande, richiedono motivazioni analitiche, impongono termini di preavviso non previsti dal contratto.
I tribunali: un panorama diviso
Cosa dicono i giudici? Il quadro è frammentato, ma istruttivo.
I tribunali di merito, nella grande maggioranza dei casi, danno ragione ai docenti. Il Tribunale di Cuneo, nel 2020, ha chiarito che i permessi ex art. 15 “sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, il quale non potrà opporre diniego nemmeno se motivato da esigenze organizzative dell’attività didattica, né potrà operare una valutazione delle motivazioni addotte dal docente richiedente, potendo esclusivamente effettuare un controllo di tipo formale” [Tribunale Ordinario Cuneo, sez. 1, sentenza n. 15/2020].
Il Tribunale di Fermo, nello stesso anno, ha scritto ancora più esplicitamente: i permessi retribuiti per motivi personali o familiari “sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore, non subordinato a valutazioni del dirigente scolastico e fruibile per effetto della mera presentazione della relativa domanda” [Tribunale Ordinario Fermo, sez. LA, sentenza n. 53/2020].
Il Tribunale di Teramo, nel novembre 2023, ha condannato il Ministero a restituire 285 euro decurtati dallo stipendio di un docente cui erano stati negati tre giorni di ferie per motivi familiari, rilevando che “nessun potere discrezionale è attribuito al Dirigente Scolastico in merito alla concessione o meno del permesso” [Tribunale di Teramo, Sentenza n.557 del 15 novembre 2023].
E il Tribunale di Velletri, nel luglio 2024 — dunque dopo la sentenza della Cassazione — ha ribadito che il dirigente “deve solo controllare la correttezza formale della richiesta” [Tribunale Di Velletri, Sentenza n.1163 del 19 Luglio 2024].
La Cassazione, invece, ha aperto una breccia riconoscendo al dirigente un potere di valutazione, seppure circoscritto alla verifica che il motivo sia sufficientemente specifico e idoneo a giustificare l’assenza [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024].
Il punto più delicato: cosa basta scrivere nella domanda?
Questa è la domanda pratica che ogni docente si pone. E la risposta dipende, purtroppo, dall’orientamento che si segue.
Secondo i tribunali di merito e l’ARAN: basta indicare che si tratta di motivi personali o familiari, producendo eventualmente un’autocertificazione. Non serve elencare dettagli privati. Il Tribunale di Sciacca, già nel 2013, aveva affermato che “la formulazione ampia e generica del precetto (motivi personali o familiari) esclude che il richiedente sia tenuto ad indicare specificamente le ragioni di luogo e di tempo”.
Secondo la Cassazione: il motivo deve essere adeguatamente specificato. Una formula troppo vaga — come il famoso “dover accompagnare la moglie fuori Milano” — non è sufficiente [Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 12991 del 13/05/2024].
E se il dirigente dice no lo stesso?
Qui la legge è chiara, almeno nelle conseguenze.
Se il giudice ritiene che il diniego fosse illegittimo, l’amministrazione scolastica viene condannata a:
- restituire le somme trattenute dallo stipendio del docente;
- pagare interessi e rivalutazione monetaria sulle somme;
- rimborsare le spese legali del lavoratore.
Nei casi più gravi — come quando al docente viene contestata l’assenza ingiustificata o viene irrogata una sanzione disciplinare — il giudice può anche annullare i provvedimenti disciplinari.
Vale la pena ricordare il caso deciso dal Tribunale di Cuneo: due docenti che avevano fruito dei permessi nonostante il diniego del dirigente si erano visti comminare una censura scritta. Il giudice ha annullato anche quella sanzione, dichiarandola illegittima [Tribunale Ordinario Cuneo, sez. 1, sentenza n. 15/2020].
Chi ha diritto ai permessi? Anche i supplenti
Un ultimo chiarimento importante, spesso ignorato. I tre giorni di permesso retribuito non spettano solo ai docenti di ruolo. Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (sottoscritto il 18 gennaio 2024) ha confermato che il diritto si estende anche al personale a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Cosa deve fare il docente in pratica
In sintesi, sulla base dell’attuale quadro giuridico:
- Presentare sempre la domanda per iscritto, con congruo anticipo quando possibile;
- Indicare il motivo in modo specifico — non basta scrivere “motivi personali”: meglio specificare la natura dell’evento (es. “visita specialistica improrogabile”, “assistenza a familiare ricoverato”);
- Allegare documentazione o, se non disponibile preventivamente, produrre un’autocertificazione chiara;
- In caso di diniego, chiedere sempre una risposta scritta e motivata dalla scuola;
La vera posta in gioco
Al di là del singolo caso, la vicenda della docente fotografa una tensione profonda nel diritto scolastico italiano: quella tra il testo contrattuale — che dice “ha diritto” — e una giurisprudenza di legittimità che, per la prima volta, ha aperto uno spiraglio alla discrezionalità dirigenziale.
I prossimi mesi diranno se l’ARAN risponderà alla richiesta delle Organizzazioni sindacali con un chiarimento ufficiale, e se i tribunali di merito continueranno a resistere all’orientamento della Cassazione o finiranno per adeguarsi. Nel frattempo, in migliaia di scuole italiane, il confine tra un diritto e una concessione rimane pericolosamente incerto.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)