Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, molti docenti supplenti si interrogano sulle regole che disciplinano i contratti per scrutini e proroghe dei contratti d’esame. La normativa vigente, regolata dal CCNL 2006-2009, chiarisce che la proroga contrattuale è concessa solo in specifiche condizioni.
Ad esempio, un docente supplente può ottenere una proroga continuativa se sostituisce un titolare assente da almeno 90 giorni (per le classi terminali) e che rientri in servizio dopo il 30 aprile. In caso contrario, il contratto sarà limitato ai giorni strettamente necessari per scrutini e, di nuovo, per proroghe e scrutini dei contratti d’esame.
Per quanto riguarda i docenti di sostegno, la possibilità di conferma su posto di sostegno fino al 30 giugno o al 31 agosto è riservata a chi ha ottenuto una supplenza annuale tramite GPS o GAE. Tuttavia, la proroga per gli esami è separata e non influisce sulla continuità, una condizione importante nei contratti di supporto.
Infine, i docenti possono rinunciare a contratti di proroghe e scrutini, ma ciò potrebbe comportare sanzioni per l’anno scolastico in corso. È fondamentale conoscere i propri diritti e obblighi per gestire al meglio questa fase cruciale.
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