HomeConsulenza e informazioneSupplenze e scrutini: tutto quello che c'è da sapere sulle proroghe contrattuali

Supplenze e scrutini: tutto quello che c’è da sapere sulle proroghe contrattuali

Come gestire i contratti per il termine delle attività didattiche e gli esami

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, molti docenti supplenti si trovano a fare i conti con dubbi relativi alla proroga dei contratti per gli scrutini e gli esami. Quali sono le regole previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) e quali diritti spettano ai docenti? In questo articolo, risponderemo anche a domande comuni sulle supplenze per fornire chiarezza.

Proroga contrattuale: quando spetta?

Secondo l’articolo 37 del CCNL 2006-2009, la proroga del contratto è prevista per i supplenti che sostituiscono un docente titolare assente per almeno 150 giorni (ridotti a 90 per le classi terminali) e che rientra in servizio dopo il 30 aprile. In questi casi, il supplente mantiene la continuità didattica fino al termine degli scrutini o degli esami, garantendo ai docenti un periodo di supplenze aggiuntivo necessario.

Se queste condizioni non sono soddisfatte, il docente supplente avrà diritto a un contratto specifico che copra solo i giorni strettamente necessari per lo svolgimento degli scrutini e delle valutazioni finali. In questo contesto, le supplenze a breve termine sono regolamentate con attenzione.

Docenti di sostegno: continuità e conferma

I docenti di sostegno possono richiedere la conferma sul posto per l’anno successivo solo se hanno un contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto. Tuttavia, la proroga del contratto fino agli esami è possibile se le condizioni dell’articolo 37 sono rispettate. Per chi non rientra in questa casistica, il contratto sarà limitato ai giorni necessari per lo svolgimento degli scrutini e degli esami, escludendo possibilità di ulteriori supplenze.

Rinuncia al contratto e implicazioni

I docenti che decidono di non accettare il contratto per gli scrutini devono considerare che tale decisione può avere conseguenze. Secondo l’articolo 14 dell’Ordinanza Ministeriale 88/2024, la rinuncia comporta l’impossibilità di ottenere ulteriori supplenze dalla stessa graduatoria per l’anno scolastico in corso.

In alternativa, il docente può richiedere la NASpI al termine del contratto, ma è importante ricordare che gli scrutini fanno parte degli obblighi di servizio legati alle supplenze.

Per ulteriori informazioni, consulta la normativa vigente o rivolgiti alla segreteria della tua scuola. La corretta gestione dei contratti di supplenze è fondamentale per garantire una chiusura serena dell’anno scolastico.

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