Il trasferimento da un incarico di sostegno a un posto comune nella scuola di titolarità comporta l’interruzione della continuità di servizio, con conseguente perdita del punteggio maturato. Questo è quanto emerge dalle normative vigenti, che stabiliscono criteri rigidi per la valutazione del servizio continuativo.
Una lettrice ci ha scritto per chiarire se il suo triennio di servizio su sostegno, seguito da un periodo su posto comune in un’altra scuola dello stesso comune, possa essere considerato per il calcolo del punteggio di continuità. La risposta è negativa: la continuità viene interrotta dal trasferimento, e il punteggio può essere calcolato solo per il servizio continuativo nella stessa scuola e tipologia di posto.
Per la graduatoria interna, la continuità nel comune può essere considerata, ma anche in questo caso, il trasferimento tra sostegno e posto comune interrompe la continuità. Pertanto, la docente potrà calcolare il punteggio solo per gli anni di servizio continuativo su posto comune nella scuola di attuale titolarità a partire dall’anno scolastico 2013/14.
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