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Abilitazione all’insegnamento con 24, 30 e 60 CFU ecco le linee guida

ANVUR pubblica le Linee Guida per la Valutazione dei Requisiti di Accreditamento dei Percorsi Formativi Abilitanti

L’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha reso pubbliche le linee guida essenziali per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi formativi abilitanti all’insegnamento per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25.

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Questi percorsi rivestono un’importanza cruciale nella formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi delineati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, come stabilito dalla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023.

Le linee guida dell’ANVUR sono state sviluppate in base all’articolo 4, comma 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, che riguarda i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle Scuole di primo e secondo grado. Questo provvedimento affida all’ANVUR la responsabilità di definire le linee guida per la valutazione dei requisiti previsti dall’articolo 4, dalle lettere c) a g), e prevede anche che l’ANVUR valuti tali requisiti, con il supporto dei Nuclei di Valutazione delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), e trasmetta il relativo parere al Ministero dell’Università e della Ricerca.

È importante sottolineare che queste linee guida tengono conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e delle successive modifiche e integrazioni. In particolare, viene citato l’articolo 18-bis, comma 6-bis, che stabilisce che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti principalmente in modalità telematica, seppur sincrona. Questa modalità può superare il limite del 50% del totale, previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, fatta salva la condizione che le attività di tirocinio e di laboratorio devono essere escluse. In ogni caso, rimangono invariati i requisiti di accreditamento dei percorsi formativi stabiliti dal decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4.

Le linee guida pubblicate dall’ANVUR definiscono quindi i requisiti e i criteri per la valutazione dei percorsi formativi abilitanti, che devono avere una durata di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). Le istituzioni accademiche possono erogare percorsi formativi più brevi, di 30 o 36 CFU, solo dopo aver ottenuto l’accreditamento del corrispondente percorso da 60 CFU.

Per ulteriori dettagli e per consultare il testo completo delle linee guida pubblicate dall’ANVUR sulla valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi formativi abilitanti, si invita a visitare il sito web dell’ANVUR. Queste linee guida rappresentano un passo fondamentale per garantire una formazione di alta qualità per i futuri docenti e contribuire al miglioramento del sistema educativo italiano.

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