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Alternanza scuola-lavoro: emanata la Carta dei diritti e doveri

FLC CGIL – Decreto interministeriale 3 novembre 2017 n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.”

Riferimenti normativi

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto interministeriale 3 novembre 2017 n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.”
La “Carta dei diritti e dei doveri” era già prevista per gli studenti dell’ultimo biennio, dall’art. 5 comma 4ter dalla Legge 128/13. L’atto normativo doveva essere emanato, su proposta del MIUR e sentito il Ministero del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge. Come è noto nessun provvedimento fu allora adottato.
Il comma 37 della legge 107/15 ha riproposto la “Carta dei diritti e dei doveri” con gli adattamenti determinati dalle novità introdotte dalla medesima legge
– La “Carta” è adottata con decreto del MIUR, di concerto con il Ministero del lavoro e con il Ministero per la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici
– La “Carta” si applica agli studenti frequentanti il secondo biennio e l’ultimo anno della scuola secondaria di II grado
– È data la possibilità allo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.

In base a quanto previsto dalla Legge 128/13 (art. 5 comma 4ter secondo periodo) il decreto tratta anche delle modalità di applicazione della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza delle studentesse e degli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

Destinatari

– studenti degli istituti tecnici e professionali, nonchè dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi
– studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza
Durata dei percorsi in alternanza
– Gli studenti svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi
– La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l’orario indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.

Svolgimento dei percorsi

I percorsi di alternanza devono essere coerenti con il percorso di studi frequentato dagli studenti. Essi sono realizzati
– nei periodi di svolgimento delle attività didattiche
– durante la sospensione delle attività didattiche
– all’estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia
– con la modalità dell’impresa formativa simulata.

Validità dei percorsi in alternanza

Per la validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
Diritti degli studenti in alternanza
Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto
– ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona
– ad una formazione qualificata
– ad una formazione coerente con l’indirizzo di studio seguito
– ad una formazione che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno
– ad un’ampia e dettagliata informazione
o sul progetto e sulle sue finalità educative e formative,
o sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese
o sugli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo.
– a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor al termine delle attività
– al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito
– ad esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione.

Doveri degli studenti in alternanza

Gli studenti, durante i periodi di alternanza, sono tenuti
– a rispettare le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza
– a rispettare il regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza
– a garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curricolo scolastico;
– rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
– ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza.
– a relazionare al termine dell’attività di alternanza in merito all’esperienza svolta

Diritti dei soggetti con responsabilità genitoriale

I soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione
– sul progetto e sulle sue finalità educative e formative,
– sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese
– sugli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo.

Studenti con disabilità

I percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro. Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 lettera e) del decreto legislativo 66/17 il Piano educativo individualizzato (PEI) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

Patto educativo di corresponsabilità

Il patto educativo di corresponsabilità, previsto dall’articolo 5-bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti (decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249), definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l’istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza.

I provvedimenti disciplinari conseguenti all’infrazione dei doveri durante la frequenza dei percorsi in alternanza sono adottati dall’istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste
– dallo statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98)
– dal regolamento di istituto.
Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti disciplinari possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro trenta giorni, all’istituzione scolastica di appartenenza.

Reclami contro la violazione della Carta

È istituita presso ciascun ufficio scolastico regionale (USR) una commissione territoriale per l’alternanza scuola lavoro. Compito della commissione è garantire il rispetto della “Carta dei diritti e dei doveri” sul territorio regionale. La commissione è presieduta dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta
– da tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;
– da due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell’ufficio scolastico regionale e un genitore, designati dal dirigente dell’USR.

La commissione resta in carica per due anni scolastici.

Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo all’ufficio scolastico regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme presenti nella “Carta dei diritti e dei doveri”. Le violazioni possono essere
– commesse in occasione dell’organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
– presenti nelle disposizioni adottate dalle istituzioni scolastiche che siano in contrasto con la “Carta”
Il dirigente dell’USR, o suo delegato avvalendosi dell’istruttoria svolta dalla commissione, decide sul reclamo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.
La commissione effettua l’attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall’Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.

Compensi per attività di progettazione

Le attività di progettazione dei percorsi in alternanza sono compensate utilizzando sia le risorse per il funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche sia quelle stanziate dal comma 39 della Legge 107/15.
Salute e sicurezza
Premessa
Al fine di garantire la salute e la sicurezza il D. Lgs. 81/08 equipara gli studenti allo status di lavoratore. In particolare l’articolo 2 comma 1 stabilisce che “Al lavoratore (…) è equiparato: (…) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione (…)”

Formazione generale e formazione specifica

Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono
– una formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
– una formazione specifica all’ingresso nella struttura ospitante.
La formazione generale è a cura delle istituzioni scolastiche.

La formazione specifica è a cura dei soggetti ospitanti. Per ridurre gli oneri a carico di tali strutture possono essere:
a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221 (non 211 come riportato erroneamente nell’art. 5 comma 3 lettera a) del decreto 195/2017, ndr)
b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128.
I costi per la formazione generali sono a carico delle istituzioni scolastiche.
I costi per la formazione specifica sono a carico delle strutture ospitanti. Tuttavia nella convenzione tra questi ultimi e le scuole possono essere determinate forme di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria
I criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro sono definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 6 marzo 2013.

Proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante

il numero di studenti ammessi in una struttura è determinato
– in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche e organizzative della struttura ospitante
– in ragione della tipologia di rischio.
In particolare i rapporti studenti/tutor della struttura ospitante sono i seguenti
– non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto,
– non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio,
– non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è regolata dall’articolo 41 del D. Lgs. 81/08. Tale sorveglianza è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

Regime assicurativo degli studenti

Gli studenti sono
– assicurati presso I’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
– coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, senza oneri a carico degli studenti e delle loro famiglie.
Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.
Campagna di comunicazione
L’art. 34 del Decreto Ministeriale 851/2017, concernente la definizione dei criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle scuole delle risorse di cui alla Legge 440/97, ha destinato € 50.000,00 per la realizzazione di una campagna di comunicazione sulla “Carta dei diritti”.
A tal fine la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione provvederà a:
a) curare la procedura selettiva per l’individuazione della scuola polo che gestirà tali risorse
b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dalle attività
c) nominare una apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, dotato di specifiche professionalità in materia.

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