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Diplomati magistrali – Dopo la nota che li esclude dai PAS per il sostegno, scrivono al MIUR

In un primo momento era stata annunciata ai diplomati magistrale la possibilità di partecipare ai PAS per conseguire la specializzazione sul sostegno condiderando quindi il titolo già abilitante. La nota emananta, a firma del vice Direttore Generale De Angelis, afferma invece l’esatto contrario (Leggila).

l Coordinamento Nazionale Diploma Magistrale,  in lotta da tempo per il riconoscimento dei loro diritti, ha deciso di chiedere chiarimenti al MIUR  con la seguente lettera.

Dipartimento per l’istruzione: dpit@postacert.istruzione.it
D.g. per il personale scolastico: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Compilate con i vostri dati il modulo e speditelo, comunicate a noi via mail eventuali risposte. Mi raccomando solo con PEC.

Spett.le
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
C.A.: Dott. Gildo De Angelis
Viale Trastevere 76/A
00153 ROMA

Oggetto: Richiesta formale di chiarimenti. Istanza ai sensi della L. 241/1990. Trasmissione a mezzo P.E.C.

Egregio Dott. De Angelis,

in riferimento alla nota Prot. AOODGPER n. 13190 del 6 dicembre 2013, dalla quale emerge che ai corsi di specializzazione per il sostegno “possono accedere esclusivamente gli insegnanti in possesso dell’abilitazione valida per le immissioni in ruolo”,

con la presente chiedo cortesemente che venga chiarito, in risposta alla presente, citando opportunamente le Fonti normative primarie e secondarie che li definiscono:

– il concetto di “abilitazione valida per l’immissioni in ruolo”;
– l’elenco esaustivo dei titoli che la Legge definisce espressamente quali titoli di “abilitazione valida per l’immissioni in ruolo”.

Mi permetto, inoltre, di richiedere per quale motivo dei corsi di livello universitario, finalizzati esclusivamente all’acquisizione di determinate competenze, spendibili non solo nell’ambito dell’arruolamento nella scuola statale, ma altresì nella professione esercitata presso  scuole paritarie, o nell’ambito di scuole non italiane (previo riconoscimento professionale da parte dell’Autorità estera), ovvero per pura formazione personale, debbano essere vincolati allo status di lavoratore dipendente presso le scuole direttamente gestite dallo Stato, violando apertamente il diritto allo studio sancito dall’art. 34 della Costituzione e il diritto alla formazione professionale sancito dall’art. 35 della Costituzione.

Nel ringraziare per i chiarimenti che Ella vorrà fornire, porgo distinti saluti.

firma

dati e indirizzo pec

xxxxxx 8 dicembre 2013

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