L’istruzione parentale è una modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione alternativa alla frequenza scolastica, nella quale i genitori — o chi esercita la responsabilità genitoriale — provvedono direttamente, oppure tramite persona delegata, all’istruzione del minore. Il suo fondamento si colloca nel rapporto tra il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli di cui all’art. 30 Cost. e il diritto-dovere all’istruzione garantito dall’ordinamento, nel quadro dell’obbligo di istruzione.
La Cassazione ha qualificato l’istituto in termini netti: l’istruzione parentale è una scelta pienamente legittima, consentita dalla legge, e costituisce espressione di un diritto costituzionalmente garantito, purché esercitata sotto il controllo delle autorità competenti e nel rispetto delle regole previste.
- Che cosa significa “istruzione parentale”
Sul piano normativo, il dato centrale è che l’ordinamento italiano impone l’istruzione, non necessariamente la frequenza di un istituto scolastico, purché siano rispettati i presupposti e i controlli previsti dalla legge.
In questa logica:
- l’art. 30 Cost. attribuisce ai genitori il dovere e diritto di mantenere, istruire ed educare i figli ;
- l’art. 34 Cost. sancisce l’apertura della scuola a tutti e l’obbligatorietà dell’istruzione inferiore ;
- l’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 76/2005 prevede espressamente che i genitori che intendano provvedere “privatamente o direttamente” all’istruzione dei figli devono dimostrare la capacità tecnica o economica e darne comunicazione annuale all’autorità competente;
- l’art. 23 d.lgs. n. 62/2017 impone la comunicazione preventiva annuale al dirigente scolastico del territorio di residenza e l’esame annuale di idoneità fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
La definizione operativa contenuta nelle linee guida ministeriali è coerente: si tratta di attività di istruzione svolta direttamente dai genitori o da persona da loro delegata.
- Chi la può chiedere
Possono avvalersi dell’istruzione parentale i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Quindi, l’attività può essere svolta direttamente dagli stessi oppure tramite soggetto delegato.
Il presupposto soggettivo è dunque la titolarità della responsabilità genitoriale; sul piano costituzionale, ciò si ricollega direttamente all’art. 30 Cost. . La Cassazione, nella pronuncia del 2023, conferma che la scelta spetta ai genitori nell’esercizio della responsabilità sui figli minori .
- Quando la famiglia può chiederla
La famiglia deve presentare una comunicazione preventiva annuale al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza, entro il termine annuale fissato per le iscrizioni.
Inoltre, se il minore è già iscritto e la famiglia intende ritirarlo durante l’anno, la comunicazione di ritiro può essere accompagnata dall’avvio contestuale dell’istruzione parentale.
Ne consegue che la scelta può essere esercitata:
- all’inizio del percorso di istruzione obbligatoria;
- al momento delle iscrizioni per l’anno successivo;
- eccezionalmente in corso d’anno, in caso di ritiro dalla scuola.
- Gli adempimenti della famiglia
Dunque emerge un insieme piuttosto definito di oneri a carico dei genitori:
- a) Comunicazione preventiva annuale
La comunicazione va presentata in forma cartacea al dirigente scolastico territorialmente competente.
- b) Dichiarazione sulla capacità tecnica o economica
La famiglia deve allegare una dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione.
- c) Progetto didattico-educativo
Va allegato un progetto didattico-educativo di massima, coerente con le Indicazioni nazionali o con le linee guida del ciclo di riferimento.
- d) Domanda di iscrizione agli esami di idoneità
Per il primo ciclo, la domanda va presentata entro il 30 aprile; per il secondo ciclo, entro i termini fissati dalla scuola.
- e) Esami annuali
Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
- Quali adempimenti deve compiere la scuola
Le Indicazioni per le scuole del Ministero delineano il ruolo della cosiddetta scuola vigilante.
- a) Prendere atto della scelta
Il dirigente scolastico prende atto della scelta dei genitori, senza entrare nel merito della richiesta e senza necessità di un provvedimento autorizzativo formale.
“Il dirigente scolastico della scuola vigilante prende atto della scelta espressa dai genitori di avvalersi dell’istruzione parentale, senza entrare nel merito della richiesta (salvo verificare che la comunicazione sia formalmente corretta) e senza la necessità di rilasciare alcun atto formale di autorizzazione.”.
- b) Verificare la correttezza formale della comunicazione
Il controllo scolastico è innanzitutto formale: completezza della comunicazione, presenza della dichiarazione e del progetto.
- c) Non richiedere documentazione aggiuntiva sulla capacità tecnica o economica
Le linee guida escludono espressamente che la scuola possa pretendere allegati ulteriori come titoli di studio, curriculum, ISEE o dati reddituali.
“Non deve essere richiesta alcuna documentazione aggiuntiva a supporto della dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei minori…”.
- d) Vigilare sull’adempimento dell’obbligo di istruzione
La scuola che riceve la comunicazione è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
- e) Informare la famiglia sugli ulteriori adempimenti
Il dirigente deve informare i genitori, per iscritto, circa:
- rinnovo annuale della comunicazione;
- obbligo di presentare domanda agli esami di idoneità;
- relative scadenze.
- f) Registrazione amministrativa
La scuola vigilante registra la posizione nel SIDI; la scuola sede d’esame aggiorna il sistema con l’esito della prova e lo comunica alla scuola vigilante.
- g) Sollecito e segnalazione dell’inadempimento
Se la famiglia non presenta domanda di esame nei termini, la scuola deve sollecitarla; in caso di inerzia, il dirigente segnala l’inadempimento al Sindaco, indicato come autorità preposta alla vigilanza sull’obbligo di istruzione.
- h) Eventuale interlocuzione sul progetto didattico
La scuola può proporre, in chiave collaborativa, regolazioni al progetto se risulti significativamente incoerente con le Indicazioni nazionali .
- La scuola può rifiutarla?
In conclusione precisa: non esiste un generale potere autorizzativo della scuola, e quindi non emerge un ordinario potere di “rigetto” della scelta familiare.
La scuola:
- non autorizza;
- prende atto;
- verifica la regolarità formale;
- vigila sull’adempimento dell’obbligo.
I possibili profili problematici non attengono a un rifiuto discrezionale della scelta, ma a situazioni di irregolarità o inadempimento, quali:
- comunicazione non formalmente corretta o incompleta;
- mancata presentazione della domanda di esame;
- mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione accertato attraverso i controlli e gli esami;
- presenza di un rischio di pregiudizio per il minore, che può giustificare misure limitative della responsabilità genitoriale, ma non per il solo fatto della scelta parentale .
La Cassazione afferma infatti che il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione di collaborazione con essi sono misure limitative della responsabilità genitoriale e possono essere adottate solo dopo l’accertamento del rischio di pregiudizio, non sulla sola base dell’istruzione parentale .
- Gli esami di idoneità come snodo centrale del sistema
L’architettura dell’istituto ruota sugli esami annuali di idoneità, che rappresentano lo strumento di verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione .
Per il primo ciclo:
- domanda entro il 30 aprile;
- sessione unica prima dell’inizio delle lezioni o entro i termini fissati;
- prove predisposte in coerenza con il progetto didattico e le Indicazioni nazionali.
Per il secondo ciclo:
- la programmazione presentata deve risultare conforme ai curricoli ordinamentali;
- l’ammissione all’esame dipende da tale conformità.
Qui si coglie già un primo terreno di possibile tensione giuridica: l’istruzione parentale è riconosciuta come percorso autonomo, ma l’accertamento finale resta fortemente parametrato ai curricoli del sistema scolastico.
- I profili di conflitto con la Costituzione
I principali nodi costituzionali si collocano nel bilanciamento fra libertà educativa familiare e garanzia pubblica del diritto del minore all’istruzione.
- a) Art. 30 Cost. versus art. 34 Cost.
L’art. 30 Cost. tutela il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli ; l’art. 34 Cost. impone l’obbligatorietà dell’istruzione . L’istruzione parentale vive precisamente in questo punto di equilibrio: la famiglia può scegliere il percorso, ma lo Stato deve garantire che il minore riceva effettivamente un’istruzione adeguata.
- b) Libertà familiare e limiti ai controlli pubblici
La Cassazione ha chiarito che la scelta parentale non può di per sé far presumere un pregiudizio. Perciò, controlli o misure invasive — come il monitoraggio dei servizi sociali — diventano legittimi solo in presenza di un accertato rischio per il minore . Il conflitto costituzionale potenziale sta dunque nella proporzionalità del controllo pubblico.
- c) Uniformità statale dell’istruzione
La Corte costituzionale ha affermato che il sistema generale dell’istruzione ha carattere nazionale e rientra nelle “norme generali sull’istruzione” di competenza statale, funzionali a garantire uniformità del servizio sull’intero territorio . Anche questo incide sull’istruzione parentale: la libertà educativa familiare non può tradursi in una sottrazione totale agli standard generali del sistema nazionale.
- I profili di conflitto con la normativa europea e sovranazionale
Non c’è una disciplina europea che vieti in astratto l’istruzione parentale; al contrario, segnalano riferimenti sovranazionali al diritto all’istruzione e al ruolo dei genitori. In particolare:
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutela i diritti fondamentali senza consentirne restrizioni abusive ;
- le linee guida ministeriali richiamano l’art. 14, comma 3, della Carta UE e l’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
I possibili attriti, non riguardano dunque la liceità dell’istituto in sé, ma il suo bilanciamento applicativo:
- a) diritto del minore a un’istruzione effettiva e non meramente dichiarata
Il controllo pubblico, gli esami annuali e la vigilanza amministrativa sono giustificati dall’esigenza di assicurare un livello effettivo di istruzione.
- b) proporzionalità delle restrizioni
Se le verifiche scolastiche o gli interventi esterni diventano eccessivamente invasivi, può porsi un problema di compressione sproporzionata del diritto dei genitori di scegliere il modello educativo.
- c) coerenza tra progetto parentale e standard nazionali
L’obbligo di conformità del progetto o della programmazione ai curricoli e alle Indicazioni nazionali, soprattutto nel secondo ciclo, può generare tensioni con modelli pedagogici familiari meno standardizzati.
- Conclusione
Emerge un quadro ormai piuttosto definito. L’istruzione parentale:
- è legittima e parte dell’ordinamento ;
- può essere scelta da genitori o esercenti la responsabilità genitoriale;
- richiede comunicazione annuale, dichiarazione di capacità tecnica o economica, progetto didattico-educativo ed esami annuali di idoneità;
- non è soggetta a un ordinario potere autorizzativo o discrezionale di rifiuto da parte della scuola;
- può dar luogo a interventi limitativi solo in presenza di irregolarità, inadempimento dell’obbligo di istruzione o rischio di pregiudizio per il minore.
Il punto giuridicamente più delicato resta il bilanciamento: da un lato, la libertà educativa della famiglia, radicata nell’art. 30 Cost.; dall’altro, l’interesse pubblico e costituzionale a garantire il diritto del minore a un’istruzione adeguata, uniforme e verificabile, secondo gli artt. 34 e 117 Cost. . Proprio in questo equilibrio si gioca, oggi, la tenuta costituzionale e sistematica dell’istruzione parentale nell’ordinamento italiano.
Avv. Gianfranco Nunziata
(Foro di Salerno)