Il CCNI 2025/28 introduce importanti novità sulle precedenze, disciplinate dall’art. 13/1. Tra i principali cambiamenti, il periodo di rientro con precedenza nella scuola/comune di ex titolarità per i docenti soprannumerari è stato esteso a dieci anni. Inoltre, l’abolizione del referente unico amplia le possibilità di assistenza a soggetti con grave disabilità, includendo anche fratelli/sorelle non conviventi in specifiche condizioni.
Un’ulteriore modifica riguarda l’estensione della precedenza per assistenza al genitore con disabilità grave anche ai trasferimenti interprovinciali. Per beneficiare di tali precedenze, è fondamentale indicare come “prima preferenza” scuole o comuni specifici, in base alla tipologia di precedenza richiesta.
È importante chiarire che per “prima preferenza” si intende la prima relativa alla provincia in cui si esercita il diritto di precedenza, non necessariamente la prima indicata nel modulo domanda. È quindi possibile elencare preferenze di altre province prima di quelle relative alla provincia d’interesse.
Queste novità mirano a garantire maggiore flessibilità e tutela per i docenti, rispondendo a esigenze personali e familiari sempre più diversificate.
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