Nel complesso panorama delle normative che regolano la mobilità dei docenti, la preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento emerge come un elemento cruciale per ottenere la precedenza nei trasferimenti legati all’assistenza familiare ai sensi della Legge 104. La mancata indicazione di tale preferenza può compromettere il diritto alla precedenza, pur non annullando la domanda stessa.
Un docente di scuola secondaria di secondo grado ci ha segnalato un caso emblematico: la sua richiesta di trasferimento per assistere un genitore disabile è stata annullata a causa di un errore nell’indicazione del comune. Secondo l’articolo 13 del CCNI, per beneficiare della precedenza, è necessario indicare come prima preferenza il comune di residenza del familiare disabile o, in mancanza di posti disponibili, il comune viciniore.
La normativa è chiara: l’indicazione della preferenza sintetica è obbligatoria e non può essere omessa. Tuttavia, se l’errore riguarda solo questa indicazione, la domanda rimane valida come richiesta di mobilità volontaria, senza diritto di precedenza. È essenziale, quindi, per i docenti interessati, comprendere appieno le regole per evitare disguidi che potrebbero compromettere i propri diritti.
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