Sulla propria pagina su Facebook,ย il dott. Maxi Bruschi ritorna sulla questione TFA, PAS e GaE ripercorrendo l’intera vicenda che riportiamo qui di seguito.
#tfa, #pas, #gae. Ecco una breve cronistoria. Penso ci sia tutto.
A partire dal 31 agosto 2016, il presidente della sezione IIIbis TAR Lazio emana una serie di decreti monocratici (esempio 04926/2016) che ammettono con riserva alle GAE i ricorrenti in possesso di abilitazione conseguita dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, adottando una particolare formula disciplinata dal Consiglio di Stato per i Diplomati Magistrali: lโammissione con riserva dร diritto, sia pure con riserva di scioglimento in caso di esito negativo, non solo allโinserimento in GAE, ma anche alla stipula dei contratti a TD e a TI.
La sezione, al contrario, respinge le sospensive (esempio, 05560/2016). A fronte della sentenza di merito della sezione n. 10112/2016 (il ricorso riguardava lโaccesso alle gae finalizzato al piano straordinario: come peraltro quasi tutti i decreti monocratici), il presidente, a partire dal decreto 6024/2016, rigetta tutte le cautelari.
Il 20 di ottobre, la sezione, con sentenze brevi, inizia ad entrare nel merito anche dellโondata di ricorsi avverso il decreto di aggiornamento dei punteggi GAE e li respinge tutti. Due eccezioni.
In un caso, (06555/2016 che appare lโunico effettivamente trattato sulle โmonocraticheโ) โconferma gli effetti del decreto monocraticoโ; in un secondo caso, il 10585/2016, โregistra una discrasia tra quanto affermato nel ricorso in ordine allโabilitazione con PAS di tutti ricorrenti e quanto risulta dai documenti allegati per cui alcuni dei medesimi avrebbero conseguito, ad esempio, il diploma magistrale in data antecedente lโa.s. 2001/2002;
Ritenuto pertanto che, anche al fine della decisione anche cautelare, sia necessario disporre istruttoria a cura della parte ricorrente in quanto sussistono differenti indirizzi giurisprudenziali della Sezione con riferimento alle diverse tipologie di abilitazioni e alla data del loro conseguimentoโ, dispone un supplemento di istruttoria e fissa lโudienza per il 5 dicembre 2017 (senza peraltro concedere, nelle more, la cautelare).