Le supplenze scolastiche rappresentano un tema delicato e spesso complesso, soprattutto quando si parla di rinunce e sanzioni. Con l’entrata in vigore dell’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, le regole per l’assegnazione delle supplenze e le conseguenze per chi decide di rinunciare sono diventate più chiare. Ma una domanda sorge spontanea: cosa succede se un aspirante rinuncia a una supplenza? La sanzione si applica solo alla scuola specifica o anche alle scuole viciniori?
Come funzionano le supplenze e le graduatorie di istituto
Secondo l’articolo 13 dell’OM n. 88/2024, le supplenze vengono assegnate scorrendo le graduatorie di istituto in tre fasce:
- Prima fascia: inclusi gli aspiranti delle GaE (Graduatorie ad Esaurimento).
- Seconda fascia: aspiranti della prima fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze).
- Terza fascia: aspiranti della seconda fascia delle GPS.
Se le graduatorie della scuola di riferimento si esauriscono, si ricorre a quelle delle scuole viciniori, ovvero istituti della stessa provincia. Solo in ultima istanza si procede con gli Avvisi/Interpelli.
Sanzioni per i rinunciatari: cosa prevede la normativa
L’articolo 14, comma 2, dell’OM 88/2024 stabilisce che rinunciare a una proposta di supplenza comporta l’esclusione dalla specifica graduatoria di istituto per l’anno scolastico di riferimento. Questo vale sia per i posti comuni che per quelli di sostegno.
Ad esempio, se un aspirante rinuncia a una supplenza su un posto comune, perderà la possibilità di essere convocato per lo stesso insegnamento o per il posto di sostegno dello stesso grado di istruzione solo nella scuola in cui ha rinunciato.
La questione delle scuole viciniori
Uno dei dubbi più frequenti riguarda l’applicazione delle sanzioni alle scuole viciniori. Secondo la normativa, la sanzione si applica esclusivamente alla specifica graduatoria di istituto in cui è avvenuta la rinuncia. Questo significa che un aspirante rinunciatario potrebbe comunque essere convocato dalle graduatorie di altre scuole, anche se limitrofe.
Tuttavia, questa situazione solleva alcune perplessità operative. Ad esempio, se un aspirante è già stato escluso da una scuola, è logico che possa essere ricontattato da un’altra? La risposta, almeno dal punto di vista normativo, è sì, poiché le sanzioni non si estendono automaticamente alle graduatorie di altre scuole.
Considerazioni finali
Sebbene la normativa sia chiara, l’applicazione pratica può risultare complessa. Le scuole potrebbero trovarsi a dover gestire manualmente l’esclusione dei rinunciatari, con il rischio di errori e inefficienze. Inoltre, la possibilità di ricorsi da parte degli aspiranti esclusi rimane un tema aperto.
In conclusione, la sanzione per rinuncia riguarda solo la scuola specifica, ma la mancanza di direttive chiare sulle scuole viciniori potrebbe creare situazioni controverse. Per evitare problemi, è essenziale che le istituzioni scolastiche adottino procedure trasparenti e coordinate.
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