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Trattenimento in servizio oltre 67anni: nuova sentenza TAR

 

Spett.le redazione, sottopongo alla vostra attenzione l’ulteriore sentenza di merito riguardo il trattenimento in servizio oltre l’età ordinamentale dI 67anni e fino a 71anni anche senza raggiungere 20anni di contributi minimi, per i dipendenti pubblici collocati a riposo d’ufficio senza stipendio e senza pensione (casi sempre più frequenti).

In seguito alla segnalazione dell’ordinanza emanata dal Tribunale di Padova n°5093/2017 che consentiva alla docente di ruolo senza 20anni di contributi minimi il trattenimento in servizio fino a 71anni di età al fine di raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva (ovvero almeno 5anni di contributi versati post 1995 e 71anni di età per come regolamentato dall’attuale legge Fornero), un ulteriore conferma di merito deriva dalla recente sentenza del TAR Lazio n°1946/2019.

Anche in questo caso un docente universitario a tempo indeterminato (quindi dipendente del Ministero dell’Istruzione) è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età senza che lo stesso avesse conseguito 20anni di contributi e senza quindi alcun diritto a pensione pubblica secondo l’attuale normativa della legge Fornero.

Il Giudice amministrativo del Tar, ha ordinato la prosecuzione dell’insegnamento fino a 70anni e 7mesi (oggi 71anni) per permettere al docente di raggiungere il requisito anagrafico minimo per acquisire (insieme alla contribuzione minima di almeno 5anni già in possesso) il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva da dipendente pubblico evitando in tal modo alcuna interruzione tra retribuzione e pensione.

Bisogna far chiarezza e soprattutto far conoscere (anche ai sindacati) queste sentenze (sempre più numerose) affinchè vengano tutelati i diritti dei dipendenti che arriveranno all’età ordinamentale di 67anni di età senza aver conseguito alcun diritto a pensione e quindi collocati ingiustamente dalle amministrazioni a riposo d’ufficio senza stipendio e senza pensione. Di seguito la sentenza del Tar Lazio del 2019 (Tribunale amministrativo più importante d’Italia) e ordinanza del Tribunale di Padova del 2017, entrambe con gli stessi casi.

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Sentenza Tar Lazio:

https://www.retidigiustizia.it/images/easyblog_articles/8788/Tar-Lazio-sentenza-n.-1946-del-14-febbraio-2019.pdf

Ordinanza Tribunale di Padova:

Tribunale di Padova – Ordinanza n. 5093-2017 del 09 agosto 2017

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