I docenti di ruolo possono accettare incarichi di supplenza al 30 giugno o al 31 agosto su posti o classi di concorso diversi da quelli di titolarità. Ma come influisce questa scelta sulla progressione di carriera?
Una nostra lettrice, insegnante di ruolo nella scuola primaria e abilitata per la classe di concorso A019, si chiede se accettare una supplenza possa rallentare il passaggio alla fascia stipendiale successiva. La risposta è rassicurante: l’anno di supplenza è valido ai fini della progressione di carriera e per il calcolo delle fasce stipendiali, come specificato nei manuali del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
L’articolo 47 del CCNL 2019/21 disciplina questa possibilità, consentendo ai docenti di ruolo di accettare supplenze in un diverso grado di istruzione o per altra tipologia di posto, mantenendo però la titolarità nella sede attuale per un massimo di tre anni. Tuttavia, è richiesto il completamento dell’anno di prova prima di poter accettare tali incarichi.
In sintesi, i docenti possono accettare supplenze senza preoccupazioni per la propria carriera, ma con l’obbligo di rispettare le normative contrattuali.
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