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DDL Mario Pittoni sul reclutamento. Relazione tecnica

DDL A.S. 1920
(relazione)
ONOREVOLI SENATORI. – Da alcuni anni nella scuola assistiamo alla progressiva precarizzazione dei docenti, a scapito della qualità dell’insegnamento. Siamo tutti d’accordo che stabilizzare il personale precario del Servizio sanitario nazionale è stato un «giusto riconoscimento per il grande sforzo sostenuto» nella lotta al COVID-19. Perché non deve valere anche per i lavoratori della scuola, obbligati a sottoporsi a procedure concorsuali selettive anche dopo anni e anni d’impegno professionale in cui hanno goduto della piena fiducia dello Stato? La normativa e la giurisprudenza dell’Unione europea prevedono inequivocabilmente che il datore di lavoro (pubblico o privato che sia) ha l’obbligo di non reiterare all’infinito contratti a tempo determinato e, conseguentemente, di stabilizzare il personale che per un triennio sia stato destinatario di contratti a termine su posti vacanti e quindi attribuibili, invece, a tempo indeterminato. Inoltre nelle graduatorie del nostro maxi-piano di stabilizzazione, per avere già a settembre 2020 tutti gli insegnanti al loro posto (diritto degli studenti questo sì legato alla qualità), si sarebbe entrati per merito. Tutti hanno conseguito la vecchia e valida laurea quadriennale (o un titolo di studio equivalente) oppure una laurea quinquennale a ciclo unico o, ancora, la nuova triennale seguita dalla magistrale, raccogliendo complessivamente 300 crediti formativi universitari (CFU) oltre a presentare e discutere (nel caso del cosiddetto 3+2) due tesi di laurea. Per di più occorrono tre anni di servizio nella scuola statale e quindi il merito, che giustamente si richiede per l’accesso al pubblico impiego, è stato già dimostrato e riconosciuto sul campo: tali docenti sono stati infatti per almeno tre anni educatori e formatori dei nostri ragazzi, li hanno valutati determinandone spesso l’avvenire scolastico, li hanno vagliati agli esami di Stato e, se talvolta magari non sono stati all’altezza del compito, sono stati sanzionati al pari dei colleghi di ruolo. Molti sono abilitati, il che significa che, dopo il percorso formativo accademico, è stata valutata anche la loro formazione professionale teorica. E chi non è abilitato, sovente è vittima di un sistema che, nei dodici anni dalla chiusura delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), ha attivato solo due percorsi ordinari finalizzati al conseguimento dell’abilitazione: ogni corso ha accolto circa 13.000 partecipanti. Per quanto riguarda la scuola secondaria, se si considera che vanno in pensione non meno di 12.000 docenti l’anno, abbiamo dunque 10 annualità di turnover dimenticate dai corsi ordinari. Di tutto questo anche nell’ultimo decreto Scuola non si è tenuto conto. Sarà allora il caso di cominciare a pensare agli interventi da tempo attesi dalle centinaia di migliaia di precari e «ingabbiati» della scuola. Serve un percorso specifico per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale. Serve un corso di specializzazione per l’insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio, a qualunque titolo e legittimamente, su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia, senza essere in possesso del titolo di specializzazione. Serve un percorso accademico ordinario per conseguire l’abilitazione, strumento indispensabile per l’insegnamento previsto dalla normativa comunitaria oltre che da quella nazionale. Serve un vero concorso riservato per gli insegnanti di religione, in attesa di entrare in ruolo anche da più di vent’anni. Servono interventi per limitare i danni dei ritardi nel concorso transitorio della secondaria. Urgono disposizione per risolvere il problema dei docenti di scuola primaria diplomati magistrali prima dell’anno scolastico 2001/2002, licenziati a seguito di giudizi definitivi, ma non ricompresi nel novero dei partecipanti al concorso straordinario indetto nel 2018 in forza delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto Dignità. Ed è il momento di prendere in considerazione le proposte su crediti d’imposta, esoneri, detraibilità e rimborsi, oltre al 10 per mille chiesto dalla Lega, per salvare le scuole paritarie a rischio chiusura in seguito alla pandemia. Cosa che potrebbe tradursi in un carico finanziario ben superiore per la scuola statale. Per cominciare ad affrontare in modo organico i problemi della scuola, abbiamo depositato un disegno di legge. La proposta dal titolo «Semplificazione della formazione e del reclutamento dei docenti» punta a valorizzare la formazione in servizio del personale docente, oggi mortificata o comunque non riconosciuta per la sua effettiva importanza, riformando un sistema che privilegia la conoscenza (semplificando: la memoria) sulla competenza (l’esperienza). Le criticità sedimentatesi nel tempo si possono superare con una fase transitoria che preveda un piano personalizzato d’assunzione dei docenti precari – categoria per categoria – normandone il percorso formativo per l’abilitazione e l’eventuale specializzazione sul sostegno. In parallelo al sistema concorsuale ordinario, viene istituita una procedura d’assunzione in ruolo che utilizzerà le graduatorie dei supplenti. La formazione comincia con la stipula del primo contratto a tempo determinato e si concluderà con i tre anni di servizio. Per i supplenti così nominati (che non saranno mai più precari «cronici») l’esito conclusivo dell’attività formativa di servizio comporterà il diritto all’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento, previa frequenza e superamento di un corso accademico annuale, e il diritto di partecipare a una procedura concorsuale abbreviata consistente nell’espletamento di una prova orale (simulazione di una lezione) e nella valutazione dei titoli.
Queste le categorie a cui si rivolge il presente disegno di legge:
1) docenti di seconda fascia (prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze-GPS) con tre anni di servizio nella scuola statale, per i quali sono previste:
– assunzione immediata, nel limitedei posti vacanti e disponibili, nel piano assunzionale straordinario;
– ammissione al concorso straordinario per titoli e prova orale consistente nella simulazione di una lezione da svolgersi con cadenza biennale;
2) docenti di terza fascia (seconda fascia GPS) con tre anni di servizio nella scuola statale, per i quali sono previste:
– assunzione immediata, nel limitedei posti vacanti e disponibili, nel piano assunzionale straordinario;
– ammissione al percorso abilitantespeciale (PAS) da svolgersi con cadenza regolare;
– una volta conseguita l’abilitazione, ammissione al concorso straordinario per titoli e prova orale consistente nella simulazione di una lezione da svolgersi con cadenza biennale;
3) docenti abilitati e specializzati sul sostegno, per i quali sono previste:
– assunzione immediata, nel limitedei posti vacanti e disponibili, nel piano assunzionale straordinario;
– ammissione al concorso straordinario per titoli e prova orale consistente nella simulazione di una lezione da svolgersi con cadenza biennale;
4) docenti non abilitati e specializzati sul sostegno, per i quali sono previste:
– assunzione immediata, nel limitedei posti vacanti e disponibili, nel piano assunzionale straordinario;
– ammissione al PAS da svolgersi con cadenza regolare;
– una volta conseguita l’abilitazione, ammissione al concorso straordinario per titoli e prova orale, consistente nella simulazione di una lezione da svolgersi con cadenza biennale;
5) docenti abilitati e non specializzatisul sostegno con servizio sul sostegno nella scuola statale, per i quali sono previste:
– assunzione immediata, nel limitedei posti vacanti e disponibili, nel piano assunzionale straordinario;
– ammissione al corso riservato di specializzazione per il sostegno da svolgersi con cadenza regolare;
– una volta conseguita la specializzazione sul sostegno, ammissione al concorso straordinario per titoli e prova orale consistente nella simulazione di una lezione da svolgersi con cadenza biennale;
6) docenti non abilitati e non specializzati sul sostegno con servizio sul sostegno nella scuola statale, per i quali sono previste:
– assunzione immediata, nel limitedei posti vacanti e disponibili, nel piano assunzionale straordinario;
– ammissione al PAS e, nell’anno successivo, al corso riservato di specializzazione per il sostegno da svolgersi con cadenza regolare;
– una volta conseguita l’abilitazione e la specializzazione sul sostegno, ammissione al concorso straordinario per titoli e prova orale consistente nella simulazione di una lezione da svolgersi con cadenza biennale;
7) docenti non abilitati con tre anni diservizio nelle scuole paritarie e negli istituti del sistema dell’istruzione e formazione professionale (IeFP), per i quali sono previste:
– ammissione al PAS da svolgersi con cadenza regolare;
– una volta conseguita l’abilitazione, ammissione al concorso straordinario per titoli e prova orale consistente nella simulazione di una lezione da svolgersi con cadenza biennale;
8) docenti di terza fascia (seconda fascia GPS) con tre anni di servizio nello Stato che non rientrano, per carenza di posti disponibili, nel novero dei nominati in ruolo con la procedura speciale o che hanno completato il triennio di servizio successivamente all’attuazione del piano assunzionale straordinario, per i quali sono previste:
– ammissione al PAS da svolgersi con cadenza regolare;
– una volta conseguita l’abilitazione, ammissione al concorso straordinario per titoli e prova orale consistente nella simulazione di una lezione da svolgersi con cadenza biennale;
9) partecipanti ai concorsi ordinari, peri quali sono previste:
– partecipazione senza vincoli a tuttele procedure concorsuali per le quali si possiede il titolo di studio;
– sicurezza di non essere sottopostiall’aleatorietà della prova preselettiva e di svolgere una prova scritta e una orale in cui si possa effettivamente valorizzare la propria cultura e professionalità;
10) dottori e dottorandi di ricerca inclusi nella terza fascia e in possesso dei 24 CFU, per i quali sono previste:
– ammissione al PAS da svolgersi con cadenza regolare;
– una volta conseguita l’abilitazione, ammissione al concorso straordinario per titoli e prova orale consistente nella simulazione di una lezione da svolgersi con cadenza biennale;
11) docenti di ruolo, cosiddetti «ingabbiati», forniti di idoneo titolo di studio per il passaggio di ruolo ma non dell’abilitazione, per i quali è prevista:
– ammissione al PAS da svolgersi con cadenza regolare;
12) docenti di ruolo utilizzati o assegnati provvisoriamente sul sostegno ma sprovvisti del titolo di specializzazione, per i quali è prevista:
– ammissione al corso riservato di specializzazione per il sostegno da svolgersi con cadenza regolare;
13) docenti non di ruolo senza il requisito di tre anni di servizio e senza titolo di specializzazione ma nominati per scorrimento delle graduatorie di istituto su posti di sostegno, per i quali è prevista:
– ammissione al corso riservato di specializzazione per il sostegno da svolgersi con cadenza regolare;
14) insegnanti forniti del diploma magistrale già inclusi nelle graduatorie a esaurimento (GAE) e da queste depennati in forza di provvedimenti giurisdizionali, per i quali sono previste:
– assunzione immediata, nel limitedei posti vacanti e disponibili, nel piano assunzionale straordinario;
– partecipazione al concorso straordinario bis;
15) docenti non abilitati che insegnano nelle scuole statali e che conseguiranno negli anni a venire il requisito dei tre anni di servizio, per i quali sono previste:
– ammissione al PAS da svolgersi con cadenza regolare;
– una volta conseguita l’abilitazione, ammissione al concorso straordinario per titoli e prova orale consistente nella simulazione di una lezione da svolgersi con cadenza biennale;
16) per la scuola dell’infanzia infine
sono previste:
– istituzione di 4.000 nuovi posti sull’organico di diritto;
– nella fase transitoria, scorrimento di tutte le GAE e graduatorie di merito (GM) esistenti fino ad esaurimento dei posti ed eventuale successivo scorrimento, sempre per la nomina in ruolo, delle GPS per coloro che hanno già maturato tre anni di servizio nello Stato, ivi comprese le sezioni «Primavera»;
– a regime, indizione con cadenza regolare di un concorso speciale per titoli e prova orale consistente nella simulazione di una lezione per l’immissione in ruolo sui posti residui alla fase transitoria o di nuova disponibilità.

Libero Tassella

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