Nel contesto scolastico italiano, i contratti per i docenti supplenti che lavorano fino al termine delle lezioni possono variare in base a specifiche normative. Un aspetto cruciale è l’articolo 37 del CCNL 2006/09, che stabilisce che i supplenti di docenti titolari assenti per oltre 150 giorni (ridotti a 90 per le classi terminali) e che rientrano dopo il 30 aprile, devono essere mantenuti in servizio per assicurare la continuità didattica durante scrutini ed esami finali.
Per questi supplenti, il contratto viene prorogato automaticamente fino al completamento di tali attività. Tuttavia, se un supplente non rientra nell’articolo 37, il contratto coprirà solo i giorni strettamente necessari per le operazioni di scrutinio e valutazione finale. Questo implica che il contratto potrebbe non essere continuo, con possibili interruzioni tra la fine delle lezioni e le diverse fasi delle operazioni di valutazione.
In sintesi, i supplenti devono essere consapevoli delle specifiche normative che regolano la loro posizione per comprendere appieno i loro diritti contrattuali durante il periodo degli scrutini e degli esami.
Leggi anche:
Tragedia a Lomazzo: cordoglio dal Movimento 5 Stelle
C’è il doppio accredito INPS a Giugno 2025, ne hanno diritto questi lavoratori dipendenti