HomeComunicato StampaL’impossibilità della prestazione prevista dall’art. 1256 c.c. approda anche nel diritto scolastico

L’impossibilità della prestazione prevista dall’art. 1256 c.c. approda anche nel diritto scolastico

Covid e ferie ATA, la sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno

Il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 1356/2024 ha giudicato la posizione di alcuni dipendenti, appartenenti al ruolo ATA, i quali durante il periodo di Covid si sono visti negare il loro legittimo diritto ad usufruire delle ferie nel periodo estivo, precisamente nell’a.s. 2019/2020.

Infatti, durante la chiusura delle scuole per il periodo Covid la Dirigenza Scolastica – nonostante il noto lockdown – aveva chiesto ai ricorrenti, appartenenti al ruolo ATA, di giustificare la loro assenza.

Pertanto, vista la situazione createsi all’interno dell’Istituto il personale ha convenuto il Ministero dell’Istruzione dinanzi al Tribunale di Salerno, sezione lavoro, per far dichiarare illegittimo il comportamento dell’Istituzione Scolastica.

Con la sentenza della Corte di Cassazione è possibile recuperare il 2013 e oltre 3mila euro

Il Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice Dott. L. Barrella con la sentenza n. 1356/2024 del 17.06.2024 ha statuito il principio di diritto che: “il dirigente scolastico doveva fare ricorso alla fattispecie dell’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile ex art. 1256, comma II, cod. civ.” quindi il dirigente scolastico non poteva azzerare le ferie al personale scolastico costringendolo poi i dipendenti a lavorare durante il periodo estivo.

In punto di diritto è una sentenza molto importante perché oltre ad aver tutelato il sacrosanto diritto dei ricorrenti ad usufruire delle ferie il Tribunale di Salerno ha anche enunciato un principio non contemplato dal CCNL: “il dirigente scolastico doveva fare ricorso alla fattispecie dell’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile ex art. 1256, comma II, cod. civ.”.

Quindi, il Tribunale di Salerno conclude: “Ebbene, ciò posto, appare del tutto illegittima la scelta adottata dal dirigente scolastico (…) di procedere al computo anche delle ferie maturate nell’anno scolastico 2019/2020 per coprire le assenze del personale ATA nel periodo Covid 19.”.

Infine, il Tribunale di Salerno ha riconosciuto per ogni ricorrente un risarcimento danni per non aver usufruito delle ferie, pari alla somma di €. 1.743,36.

Avv. Gianfranco Nunziata

(Foro di Salerno)

Scarica la sentenza

Verso la maturità 2024: ansia e insonnia per 526mila studenti

 

 

informazione scuola telegram

Informazione Scuola, le Ultime Notizie della Scuola in un click.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

altre news