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Un professore che esercita l’attività di avvocato può proporre cause contro la sua Amministrazione e quindi il Ministero dell’Istruzione? La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 25.03.2024 ha stabilito di si!

La compatibilità dell'esercizio della professione forense da parte di docenti con l'impiego pubblico: il caso del docente/avvocato sanzionato e la decisione della Corte di Appello di Bologna

L’oggetto del giudizio ha riguardato la vicenda processuale di un docente/avvocato che era stato sanzionato dall’U.P.D. (ufficio procedimenti disciplinari) dell’Ambito Territoriale di Bologna – con sospensione dal lavoro e dalla retribuzione – perché secondo l’UPD disattendo il divieto previsto per i dipendenti pubblici iscritti ad Albi Professionali aveva assunto il patrocinio in controversie nelle quali era parte il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

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In primo grado il Tribunale di Bologna decideva la causa con la sentenza n. 443/2023 con la quale, statuiva: «(…) in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione», pertanto, il magistrato poneva rilevante importanza alla circostanza che il docente/avvocato aveva sempre richiesto e ottenuto regolare autorizzazione all’esercizio della professione forense da parte il Dirigente Scolastico il quale non aveva posto alcuna limitazione all’esercizio.

Avverso la predette sentenza il Ministero dell’istruzione e del Merito ricorreva in Appello e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro, preliminarmente ha evidenziato che in mancanza di un generalizzato divieto normativo – e in assenza di specifiche limitazioni nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal DS – non vi era motivo di ritenere che il professore/avvocato avrebbe dovuto astenersi dall’assumere il patrocinio contro l’amministrazione datrice di lavoro.

Dunque, la Corte di Appello di Bologna ha stabilito l’indubbia e incontestata compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l‘impiego pubblico del docente/avvocato, fermo comunque il fatto che, ai sensi dell’art. 508, comma 15, d lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la professione può essere esercitata da parte del docente solo «previa autorizzazione del direttore didattico o del preside” – autorizzazione che pacificamente il docente ha ottenuto nel corso degli anni – e a condizione che il suo esercizio non era di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e era compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio».

Quindi, nel caso di specie, tuttavia, nessuna delle autorizzazioni all’esercizio della professione forense, concesse negli anni, conteneva limitazioni.

In conclusione, la Corte di Appello di Bologna – condannando anche alle spese di lite il Ministero appellante – ha stabilito che deve escludersi la perdurante vigenza nel nostro ordinamento di un generalizzato divieto per i docenti che svolgono al contempo la professione forense a patrocinare in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte.

Avv. Gianfranco Nunziata

Scarica la sentenza

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