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Individuazione e trattamento dei docenti soprannumerari 2023

Docenti soprannumerari 2023, ecco come avviene l'individuazione dei docenti soprannumerari

Graduatorie interne di istituto ed individuazione dei docenti soprannumerari, ecco la guida di Libero Tassella.

A) COSA FA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1) Il Dirigente scolastico, sulla base del nuovo organico di diritto e delle graduatorie di circolo e di istituto, deve notificare formalmente e immediatamente agli interessati la posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio.

B) COSA FA IL DOCENTE

2) Il docente, individuato dal D.S. soprannumerario, è riammesso nei termini per presentare domanda di trasferimento a domanda o a domanda condizionata entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà.
La domanda con i relativi allegati va in inviata in cartaceo, per il tramite della scuola di titolarità, all’ufficio scolastico provinciale di titolarità ovvero di assunzione.

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Nel caso il docente abbia già presentato domanda di trasferimento nei termini previsti dall’annuale O.M., l’eventuale nuova domanda sostituisce integralmente la precedente.

La proroga del termine si estende all’eventuale domanda di passaggio di ruolo e nella scuola secondaria di primo e secondo grado anche all’eventuale domanda di passaggio di cattedra; se la domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo già era stata presentata nei termini previsti dall’annuale O.M., l’ eventuale nuova domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo sostituisce integralmente la precedente.

C) TRASFERIMENTO A DOMANDA DEL DOCENTE SOPRANNUMERARIO

3) Il docente, individuato come soprannumerario, qualora non abbia interesse a permanere nella scuola di titolarità, anche se ha già presentato domanda di trasferimento entro il termine previsto dall’annuale O.M., è riammesso nei termini per presentare la domanda di trasferimento. Egli deve compilare integralmente il modulo domanda e allegare tutta la documentazione richiesta, ai sensi dell’art.4 dell’OM n.36 dell’ 1.3.2023.

Il docente indicherà nella specifica sezione del modulo domanda il punteggio con il quale è stato inserito nella graduatoria per l’individuazione dei soprannumarari e dovrà rispondere positivamente (SI) nella relativa casella della sezione del modulo domanda, in quanto chiede di essere trasferito comunque anche se nella scuola di titolarità nel corso dei movimenti verrà meno la sua posizione di docente soprannumerario.

Non si procede al trasferimento d’ufficio nei confronti del docente di cui sia stato accolto il trasferimento a domanda, il passaggio di cattedra e/o di ruolo per una delle sedi indicate nella domanda di trasferimento o di passaggio, in caso contrario il docente sarà trasferito d’ufficio con il punteggio attribuito dalla scuola nella graduatoria di circolo o di istituto.

Nel caso il docente abbia già presentato domanda di trasferimento nei termini previsti dall’O.M., non voglia permanere nella scuola di titolarità e non voglia ripresentare una nuova domanda di trasferimento, modificandola e sostituendola, allora presenterà in cartaceo il modulo domanda con le sole generalità e il punteggio di soprannumerarieta’ senza compilare le altre parti della domanda.

D) TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA DEL DOCENTE SOPRANNUMERARIO

4) Il docente individuato in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di titolarità e intenda partecipare al trasferimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento ( posto che si rende vacante per un movimento in uscita dalla scuola di titolarità), dovrà rispondere negativamente ( NO) alla domanda riportata nella relativa casella del modulo domanda.

Il docente che presenta la domanda condizionata compilerà integralmente il modulo domanda, indicherà nella specifica sezione del modulo domanda il punteggio con il quale è stato inserito dalla scuola nella graduatoria per l’individuazione dei soprannumerari e allegherà tutta la documentazione richiesta, ai sensi dell’art.4 dell’OM n.36 dell’ 1.3..2023.

E) INDICAZIONI DELLE PREFERENZE NELLA DOMANDA CONDIZIONATA

5) Il docente può indicare anche, con preferenze analitiche, singole scuole in comuni diversi rispetto a quello di titolarità ovvero singole scuole in distretti subcomunali diversi rispetto a quello di titolarità, ovvero, con preferenza sintetica, comuni o distretti subcomunali diversi rispetto a quello di titolarità, a condizione però che prima indichi la preferenza sintetica comune o distretto subcomunale di titolarità.

Ad esempio, il docente individuato in soprannumero presso l’istituto Superiore “Giustino Fortunato” di Napoli ( Distretto 42), potrà indicare tra le preferenze altri istituti del Distretto 42 con preferenze analitiche, ma se vuole indicare anche istituti di altri distretti subcomunali, es. Istituto Superiore ” G. Rossini” ( Distretto 40), dovrà, prima dell’ Istituto Superiore ” G. Rossini” , indicare la preferenza sintetica Distretto 42.
Ancora, se una docente titolare al 1°Circolo Didattico di Pozzuoli ( NA) è individuata come soprannumeraria , se oltre ad altri Circoli Didattici di Pozzuoli vuole indicare tra le preferenze una Scuola del Comune di Bacoli ( NA), prima della scuola di Bacoli dovrà indicare con preferenza sintetica il comune di Pizzuoli.

Se nella domanda di trasferimento si indicano preferenze analitiche e sintetiche anche per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità, anche per comuni con più distretti, deve necessariamente essere indicato prima delle preferenze provinciali
relative ad altri comuni. In caso contrario, le preferenze relative ad altri comuni della provincia di titolarità sono annullate.

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In caso di accoglimento della domanda condizionata per una delle sedi indicate nella domanda, il docente è considerato a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio sia ai fini della deroga del vincolo nella mobilità di cui all’art.2 del CCNI come modificato da’art.1 dell’O.M 36 dell’1.9.2023 sia ai fini della conservazione del punteggio relativo alla continuità didattica, qualora il docente chieda di rientrare negli otto anni successivi nella scuola di precedente titolarità, sia al punteggio aggiuntivo di 10 punti ( se ne è in possesso), sia al rientro con precedenza negli otto anni successivi nella scuola di precedente titolarità.

Nel caso il docente non rientri nella scuola di titolarità e non viene soddisfatto per una delle preferenze indicate nella domanda, il docente sarà trasferito d’ufficio con il punteggio attribuito dalla scuola nella graduatoria di circolo o di istituto.

F) DOCENTE SOPRANNUMERARIO CHE NON PRESENTA DOMANDA.

6) Qualora il docente soprannumerario non presenti domanda di trasferimento a domanda o a domanda condizionata, se il soprannumero non sarà riassorbito nel corso dei movimenti, egli sarà trasferito d’ufficio con il punteggio attribuito nelle graduatorie di circolo o di istituto.

Il docente presenterà in cartaceo il modulo domanda in cui, senza compilare altre parte o allegare documentazione, oltre alle sue generalità, indicherà il punteggio con il quale è stato individuato dalla scuola come soprannumerario.
Nel caso il docente non presenti la domanda, il D.S. comunicherà all’ufficio scolastico provinciale le generalità e il punteggio di soprannumerarietà del docente individuato in soprannumero nella scuola.

Per quanto riguarda il vincolo nella mobilità, il punteggio di continuità, il bonus di 10 punti, il diritto al rientro con presenza nella scuola di precedente titolarità, quanto previsto per i docenti trasferiti a domanda condizionata si applica anche al docente trasferito d’ufficio che non ha presentato la domanda ( nota 1 art 13 CCNI 22/25).

G)LA GRADUATORIA DI CIRCOLO O DI ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE SOPRANNUMERARIO

* ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA.

1) I docenti con disabilità e emodializzati, i docenti disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92, i docenti, non necessariamente disabili, che hanno bisogno, per gravi patologie, di particolari cure a carattere continuativo, i docenti disabili di cui al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, i docenti che assistono il coniuge o il figlio con disabilità grave oppure assistono il genitore con disabilità grave, i docenti che assistono il disabile grave in quanto esercitano la tutela legale ( commi 5 e 7 art.33 legge 104/92), i docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni comunali, SONO ESCLUSI, nell’ordine sopra indicato, dalle graduatorie di circolo o di istituto al fine dell’individuazione del soprannumerario.

Sono prese in considerazione le situazioni che vengono a verificarsi entro i termini di presentazione della domanda di trasferimento previsti dall’annuale OM sulla mobilità all’art. 2.

2) L’esclusione dalla graduatoria dei docenti che assistono, di cui al comma 1 punto IV dell’art.13 del CCNI 22/25, si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

3) L’esclusione dalla graduatoria dei docenti che assistono, qualora la scuola di titolarità sia in un comune diverso o distretto subcomunale diverso ( comuni con più distretti) da quello dell’assistito, si applica solo a condizione che essi abbiano presentato, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento entro la data di scadenza indicata dall’OM sulla mobilità all’art.2. e alle condizioni previste nel comma 1 punto IV dell’art.13.

4) L’esclusione per assistenza al coniuge o al figlio con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo ( certificazioni di disabilità ” rivedibili” ) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione della domanda volontaria.

5) In caso la contrazione di organico della scuola sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle categorie che si escludono dalle graduatorie ( comma 1 punti I, III, IV, VII art.13 del CCNI 22/25) i docenti sono graduati secondo il seguente ordine:

Docente non vedente

Docente emodializzato

Docente beneficiario art. 21 legge 104/92

Docente che per gravi patologie ha bisogno di cure continuative

Docente beneficiario comma 6 art.33 legge 104/92

Docente genitore di disabile grave.

Docente coniuge di disabile grave.

Docente figlio referente unico disabile grave.

Docente che ricopre cariche pubbliche nell’amministrazione degli enti locali.

6) Il docente escluso dalla graduatoria di circolo e di istituto è tenuto a dichiarare entro 10 giorni antecedenti il termine di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento ( 2 maggio) il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all’esclusione.

*ACCODAMENTO

7) Nella graduatoria di circolo o di istituto sono accordati i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia della scuola dal precedente primo settembre per trasferimento, per passaggio di cattedra, per passaggio di ruolo e per immissione in ruolo con decorrenza 1.9.2022.

8) Non sono accodati nella scuola primaria i docenti che si sono trasferiti dal precedente primo settembre da posto comune a posti di lingua nella stessa scuola.

9) Non sono accodati i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata dal precedente primo settembre, essi vanno inseriti in graduatoria con il punteggio a loro spettante insieme ai docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia della scuola dagli anni scolastici scolastici precedenti a quello in corso.

Libero Tassella

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